Anticipazione del periodo di fruizione delle ultime 4 settimane degli ammortizzatori sociali previsto dal DL n. 52/2020
Il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 introduce alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale ed in deroga e di assegno ordinario , contenuta nei precedenti Decreto Cura…

Il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 introduce alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale ed in deroga e di assegno ordinario, contenuta nei precedenti Decreto Cura Italia e nel Decreto Rilancio (artt. 19 e seguenti del DL 18/20, convertito in legge 27/20, come in seguito modificata dal DL 34/20), con decorrenza dal 17 giugno 2020.
Periodo di 18 settimane
In particolare, viene disposta l’anticipazione del periodo aggiuntivo di 4 settimane di trattamento di integrazione salariale la cui fruizione era originariamente prevista esclusivamente per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, in favore dei datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 14 settimane, e comunque nei limiti della durata massima di 18 settimane (9 + 5 + 4) di trattamento considerando cumulativamente i trattamenti di cui all’articolato precedentemente richiamato.
Viene confermato il termine di presentazione delle domande dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. 19 – 22 del DL 18/20 alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività (stabilito dal comma 2 dell’art. 19 e 3 dell’art. 22-quater) - in sede di prima applicazione è previsto lo slittamento del predetto termine, qualora più favorevole, allo scadere del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del DL 52 in esame (16 luglio).
Termine di presentazione delle domande
Il termine di presentazione delle domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 viene differito dal 31 maggio al 15 luglio 2020.
Nei casi di domande di integrazione salariale erroneamente presentate (per trattamenti diversi rispetto a quelli di spettanza o recanti errori od omissioni tali da determinarne il rigetto) è possibile presentare nuovamente la domanda corretta entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’errore riguardante la precedente istanza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 52 (16 luglio).
A modifica di quanto precedentemente disposto per i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps il termine per l’invio dei dati necessari per il calcolo del pagamento o del saldo del trattamento (SR41) viene previsto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione e comunque, in sede di prima applicazione e se più favorevole, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 52 in esame (16 luglio).
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Le aziende che vengono seguite dal nostro ufficio paghe presso la Servis, possono rivolgersi alla nostra struttura per ulteriori informazioni.
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