Certificazione verde COVID (Green pass) nei luoghi di lavoro privati dal 15.10.21
Certificazione verde Covid "Green Pass" nel settore privato dal 15 ottobre Come già segnalato nell' ultima notizia vogliamo ricordare che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 vige l’obbligo di possesso ed esibizione della…

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Certificazione verde Covid "Green Pass" nel settore privato dal 15 ottobre
Come già segnalato nell'ultima notizia vogliamo ricordare che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 vige l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID19 (cd. "Green pass") per l’accesso in azienda e lo svolgimento, a qualsiasi titolo, dell’attività lavorativa. Rientrano in questa tipologia e sono soggetti all'obbligo di green pass anche i collaboratori esterni, fornitori, servizi di pulizia, ecc. che accedono ai locali aziendali. Esentati i clienti, tranne per quelle attività per le quali il possesso di certificazione da parte dei clienti è obbligatorio (p.es. ristoranti al chiuso, fitness, piscine, ecc.). Sono esclusi dall’obbligo i possessori di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Obblighi del datore di lavoro
Elenchiamo di seguito gli obblighi che devono espletare i datori di lavoro entro il 14 ottobre.
NOMINA INCARICATO
- Nominare il soggetto incaricato al controllo della certificazione verde (green pass).
L’incaricato può essere lo stesso titolare oppure il socio/amministratore ( in questo caso è necessario formalizzare la nomina con verbale cda) oppure un dipendente, il cui incarico va formalizzato con apposita comunicazione;
INFORMAZIONE DEL VERIFICATORE
- Informare il verificatore in merito alle modalità di svolgimento del controllo specificando:
- - il luogo del controllo (preferibilmente all’ingresso aziendale),
- - le modalità di controllo (al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro),
- - il tipo di lettore (p.es. mediante applicazione Verifica C19),
- - lettura dati (richiesta al lavoratore di esibire il codice QR o la certificazione di esenzione dal green pass),
- - eventualmente verificare l’identità del lavoratore,
- - impedire l’accesso in caso di esito negativo o mancanza della certificazione di esenzione e
- - comunicare al datore di lavoro il nominativo del lavoratore sprovvisto di certificazione verde.
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI E SANZIONI
- Informare i lavoratori in merito all’obbligo in vigore dal 15 ottobre 2021 di possedere e, su richiesta, esibire la certificazione verde per l’accesso in azienda e lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- Il lavoratore sprovvisto di certificazione non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà considerato un assente ingiustificato a cui non è dovuta la retribuzione.
- La presenza sul luogo di lavoro senza certificazione verde comporterà una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1500 euro che verrà irrogata dal Prefetto.
AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA AZIENDALI E SANZIONI
- Si invitano le imprese a contattare i propri referenti per la sicurezza al fine di adeguare e integrare i protocolli di sicurezza aziendali e redigere la procedura per la verifica delle certificazioni, che riepiloga tutti i punti precedenti ed eventualmente deliberare in sede di consiglio di amministrazione l'approvazione della stessa.
- Si ricorda che il mancato controllo e la mancata adozione delle predette misure organizzative da parte del datore di lavoro comporta per lo stesso, nel caso di controllo da parte delle autorità competenti, una sanzione pecuniaria amministrativa da 400 e 1.000 euro.
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