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normativa·

Comunicazione alla Prefettura - chiarimenti

La comunicazione preventiva per accesso in azienda non è necessaria per i titolari/legali rappresentanti A completamento della notizia di ieri, vogliamo fornire alcuni importanti chiarimenti per quanto riguarda gli accessi ai locali…

Borut Sardoč

La comunicazione preventiva per accesso in azienda non è necessaria per i titolari/legali rappresentanti

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/04/Prefettura-tabella2.jpg)

A completamento della notizia di ieri, vogliamo fornire alcuni importanti chiarimenti per quanto riguarda gli accessi ai locali aziendali (_per le aziende di cui é stata sospesa l'attività_) ricevuti su nostra specifica richiesta da parte della Prefettura di Trieste.

  1. Basta una sola comunicazione per tutti gli accessi che si dovranno fare.
  2. Se si tratta di accessi periodici indicarli nella comunicazione.
  3. Non si deve aspettare nessuna risposta per procedere all’accesso.
  4. Possono esserci controlli da parte delle Forze di Polizia.
  5. La comunicazione riguarda solo dipendenti o terzi delegati così come espressamente richiesto dalla norma (se ad accedere è il solo titolare/legale rappresentante, la comunicazione preventiva non è necessaria).

Ricordiamo che tutti, indipendentemente se titolari o collaboratori, devono, nel caso si rechino presso l'azienda, anche solo per un sopralluogo, di esibire alle forze dell'ordine l'autodichiarazione debitamente compilata indicando nelle motivazioni i motivi lavorativi.

ATTENZIONE

Le imprese, le cui attività non rientrano tra quelle espressamente permesse (vedi allegati 1, 2, 3 del DPCM 10 aprile 2020: https://www.sdgz.it/it/proroga-al-3-maggio-delle-misure-restrittive-alcune-novita-tra-le-attivita-permesse/) e che non svolgono la propria attività da remoto (c.d. "_smart working_"), ma le persone sono fisicamente presenti in azienda, p.es. commercio al dettaglio a distanza di articoli non di prima necessità, consegna a domicilio (pubblici esercizi), e per svolgere la propria attività si avvalgono dell'aiuto di collaboratori/dipendenti, devono inviare la comunicazione prevista alla Prefettura competente per territorio.

Le aziende la cui attività ricade esplicitamente tra quelle permesse (p.es. _ferramenta_ con commercio al dettaglio (B2C) ) e allo stesso tempo vendono anche all’ingrosso e/o ad aziende (B2B), devono inviare, per questo tipo di attività, la comunicazione preventiva alla prefettura.

Leggi la notizia precedente qui: https://www.sdgz.it/it/comunicazione-alla-prefettura-ex-dpcm-10-aprile-2020/