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COVID-19: Misure Regione FVG a favore delle imprese

SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI DELLE IMPRESE I contributi straordinari a fondo perduto che la Regione FVG concederà ad integrazione delle misure già previste a livello nazionale dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. »Cura Italia« e dagli…

Borut Sardoč

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**SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI DELLE IMPRESE**

I contributi straordinari a fondo perduto che la Regione FVG concederà ad integrazione delle misure già previste a livello nazionale dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. »Cura Italia« e dagli altri provvedimenti, sono dedicati al ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore delle imprese del settore ricettivo, turistico, commercio e servizi connessi a tali settori e sono previsti nelle Delibera 489 della Giunta regionale.

I beneficiari sono, come detto, le aziende che hanno sede o almeno un’unità operativa in Regione iscritti alle CCIAA oltre che a chi esercita le arti e le professioni indipendenti. Le domande vengono concesse ad aziende che non erano già in difficoltà al 31/12/2019 e non sono in stato di scioglimento, liquidazione, ecc. e che sono in regola con la normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Più nello specifico, alle aziende beneficiarie, verrà concesso un contributo pari al 20% per le spese relative alle locazioni di botteghe e negozi per un massimo di 1.000 euro, ulteriore rispetto al credito d’imposta del 60% previsto dalla normativa nazionale (art. 65 DL 18/2020).

Le domande verranno valutate in ordine cronologico e istruite dal CATT e del CATA FVG mediante procedure informatiche su modulistica che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Dovrà essere allegata copia del contratto di locazione da cui risulti il canone mensile.

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INTERVENTI ANTICRISI PER I SETTORI DELL’ARTIGIANATO, COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

Con la delibera n.ro 490 del 30 marzo 2020 la Giunta regionale ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive, nonché a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante norme in materia di finanziamenti agevolati a valere sulle Sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dell'emergenza epidemiologica COVID-19

“Sezione anticrisi artigianato e attività produttive”, denominato “FRIA”;

“Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi”, denominato “FSRICTS”.

Le dotazioni della Sezione anticrisi artigianato e attività produttive e della Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine finalizzati ad ovviare ai danni provocati dalla crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

Ai fini dell’accesso ai finanziamenti di cui sopra e denominati “finanziamenti agevolati speciali”, le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale attestano di subire in via temporanea carenze di liquidità a breve termine quale conseguenza diretta della crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

#### Beneficiari

Sezione anticrisi artigianato e attività produttive: imprese iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane ed imprese edili e manifatturiere iscritte nel Registro delle imprese ed aventi sede operativa sul territorio regionale, anche se non iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane;

Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi: piccole e medie imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi, escluse le imprese iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002, nonché i liberi professionisti.

I finanziamenti agevolati speciali possono essere concessi a imprese che il 31 dicembre 2019 non si trovavano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. I finanziamenti agevolati speciali possono essere concessi anche a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19.

I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello.

Le domande sono presentate all’istituto di credito competente convenzionato in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA e sul FSRICTS. Lo schema delle verrà pubblicato sul sito internet della Regione.

Il Comitato di gestione adotta la deliberazione degli interventi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presso l’istituto di credito competente.

L’istituto di credito competente stipula un contratto di finanziamento con il beneficiario, eroga l’importo in conformità a quanto previsto nella convenzione in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati e si assume il rischio delle perdite sull’operazione di finanziamento agevolato con le modalità fissate nella convenzione, nella misura del dieci per cento del loro totale.

#### Tasso d’interesse

Ferma restando l’applicazione di un tasso minimo dello 0,50%, i finanziamenti agevolati speciali sono concessi a un tasso di interesse pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione) applicabile il 1º gennaio 2020, più i margini di rischio che variano per dimensioni d’azienda e durata del finanziamento. I contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni;

Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del beneficiario di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.

#### Importo dei finanziamenti agevolati speciali

L’importo del finanziamento agevolato speciale non supera:

a) il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel 2019; nel caso di imprese create dopo il 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività o

b) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o

c) sulla base di un'opportuna giustificazione, l'importo può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.

I finanziamenti agevolati hanno un ammontare minimo pari a 5 mila euro. L’importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere concessi ai sensi della presente deliberazione a valere su ciascuna Sezione anticrisi a favore del medesimo beneficiario non può essere superiore a 300 mila euro.

I beneficiari hanno l’obbligo di mantenere attiva la sede operativa dove è svolta l’attività economica al cui sostegno, sviluppo, rafforzamento, consolidamento o difesa è finalizzato il finanziamento agevolato per il minore dei seguenti periodi:

a) almeno due anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato;

b) durata del finanziamento agevolato.

I beneficiari devono attestare il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

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**LEGGE REGIONALE N. (85) - ulteriori misure regionali**

Il Consiglio regionale del FVG ha approvato il disegno di legge n. 85 “Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19", recante importanti misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

L’articolo 1 proroga al 30 giugno 2020 tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020.

I termini di presentazione delle domande di incentivo per l’accesso ai finanziamenti regionali in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.

I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, su istanza motivata del beneficiario.

L’articolo 2 prevede che si possa autorizzare l'erogazione, sino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati al 30 marzo (con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020) entro trenta giorni dalla richiesta motivata del beneficiario e senza la presentazione di garanzie.

E’ prevista la sospensione dei termini e degli effetti degli atti amministrativi rilasciati dalla Regione in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, nonché la proroga di ulteriori sei mesi rispetto alle scadenze ordinarie dei titoli abilitativi edilizi in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell’emergenza da COVID-19.

#### Ruolo del CATT e del CATA FVG

Si prevede inoltre l’estensione alle imprese artigiane dei contributi, anche in forma di credito di imposta, già previsti dalla legge regionale 3/2020 per le imprese dei settori ricettivo, turistico e del commercio, nonché l’intervento a sostegno delle aziende della Regione, prevedendo l’erogazione di contributi sulla base della sola presentazione della domanda e delegando ai Centri di assistenza tecnica per le imprese artigiane (CATA) e alle Imprese del terziario (CATT FVG) le funzioni amministrative riguardanti la concessione dei contributi.

La legge prevede l’attivazione di un programma di interventi straordinari denominato “Programma Anticrisi COVID-19” per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all’emergenza COVID-19. Attivando un'apposita sezione contabile del Fondo di rotazione in agricoltura viene istituita una nuova tipologia di finanziamento che anticipa alle imprese le spese di conduzione e vengono adattati al contesto di crisi i finanziamenti agevolati già attuati dal Fondo.

Ulteriori informazioni sulle misure regionali: [https://www.sdgz.it/it/misure-regionali/](https://www.sdgz.it/it/misure-regionali/)