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normativa·

Covid-19: nuove limitazioni con il DPCM 24 ottobre

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo DPCM che reca ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta a Covid-19. Le misure valgono dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020 e sostituiscono in parte quelle…

Borut Sardoč

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E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo DPCM che reca ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta a Covid-19.

Le misure valgono dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020 e sostituiscono in parte quelle previste dai precedenti provvedimenti del 13 e 18 ottobre.

Le principali novità del DPCM

  • E' fortemente raccomandato di evitare gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4).
  • E' esteso a tutti i locali aperti al pubblico e a tutti gli esercizi commerciali l'obbligo di esporre all'ingresso del locale, un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale in base ai protocolli vigenti (comma 5)
  • Sono sospese le attività di parchi tematici e divertimento (comma 9, lett.c)
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive individuali e di squadra sia in logo pubblico che privato. Restano consentiti gli eventi di interesse nazionale (comma 9, lett.e). Sono inoltre sospese le attività di sport dilettantistici di contatto (comma 9, lett.g)
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e termali. Resta permessa l'attività sportiva e motoria individuale e collettiva nel rispetto delle regole sul distanziamento e gli indirizzi delle Regioni.
  • Sono sospese le attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò (comma 9, lett.l)
  • Sono sospesi inoltre gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e altri spazi anche all'aperto (comma 9, lett.m)
  • Restano sospese le attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso. Sono inoltre vietate le feste in luoghi al chiuso o all'aperto. Rispetto alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza e di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nelle abitazioni private. Sono inoltre vietate sagre, fiere e altri eventi analoghi (comma 9, lett.n)
  • Sospesi pure i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza. E' raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (comma 9, lett.o)
  • Per quanto concerne le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano inoltre permesse le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza interpersonale (comma 9, lett.ee)
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di rifornimento situate lungo le autostrade, ospedali e aeroporti, con l'obbligo di far rispettare la distanza interpersonale di un metro (comma 9, lett. ff)
  • sono consentite le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetiste a condizione che le Regioni abbiamo accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con la situazione epidemiologica. Sono inoltre consentite le attività di servizi alla persona (lavanderie, tintorie, pompe funebri e attività connesse) (comma 9, lett.gg)
  • Sono confermate le raccomandazioni per le attività professionali nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e l'uso di protezioni per le vie respiratorie (comma 9, lett.ll)
  • Chiusi inoltre i comprensori sciistici che possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti. Gli impianti possono essere aperti agli sciatori amatoriali solo dopo l'adozione di apposite linee guida elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (comma 9, lett.mm)

Si raccomanda inoltre, nell'ambito del lavoro privato, di differenziare l'orario di ingresso del personale (comma 4) e di utilizzare e privilegiare, ove possibile, la modalità di lavoro agile (comma 5), le ferie e i congedi retribuiti. Sono incentivate inoltre le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

MISURE A RISTORO PER LE CATEGORIE COLPITE

Il Governo ha allo studio misure di ristoro per le attività che più saranno colpite dalla restrizioni e saranno contenute in un successivo provvedimento legislativo che dovrà essere approvato nei prossimi giorni. Le misure dovrebbero essere quelle già previste in precedenza: indennità mensile, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, credito d'imposta per affitti, la cassa integrazione, ecc. Il Presidente del Consiglio ha inoltre affermato che tali misure di ristoro "arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati attraverso bonifico bancario dell'Agenzia delle Entrate".

ALLEGATI

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