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normativa·

Credito d’imposta agli esercenti per le commissioni applicate sui pagamenti elettronici

Il legislatore ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante: carte di credito, di debito o prepagate;…

Borut Sardoč

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Il legislatore ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

  • carte di credito, di debito o prepagate;
  • altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto a condizione che l’esercente nel corso dell’anno d’imposta precedente abbia realizzato ricavi e compensi per un importo inferiore a 400.000,00 euro.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/06/calendar-1024x768.jpg)

**Decorrenza**

Dal 1.7.2020

**Obblighi**

#### La banca dovrà

Trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

  • in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell’_on line banking_ dell’esercente);
  • entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

#### Il commerciante dovrà

Effettuare un’apposita comunicazione telematica mensile all’Agenzia delle Entrate, contenente:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito delle commissioni;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consu­ma­tori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/03/indennizzo.jpg)

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Indicazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame deve essere indicato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione;
  • nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.