Credito d’imposta agli esercenti per le commissioni applicate sui pagamenti elettronici
Il legislatore ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante: carte di credito, di debito o prepagate;…

Il legislatore ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:
- carte di credito, di debito o prepagate;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito è riconosciuto a condizione che l’esercente nel corso dell’anno d’imposta precedente abbia realizzato ricavi e compensi per un importo inferiore a 400.000,00 euro.

**Decorrenza**
Dal 1.7.2020
**Obblighi**
#### La banca dovrà
Trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
L’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:
- in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell’_on line banking_ dell’esercente);
- entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.
#### Il commerciante dovrà
Effettuare un’apposita comunicazione telematica mensile all’Agenzia delle Entrate, contenente:
- il codice fiscale dell’esercente;
- il mese e l’anno di addebito delle commissioni;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Indicazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame deve essere indicato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
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