Decreto Agosto - aspetti fiscali
Contributi a fondo perduto per la ristorazione I contributi sono destinati alle imprese con attività prevalente di ristorazione con somministrazione (cod ATECO 56.10.11), mense (cod ATECO 56.29.10) e catering continuativo su base…

Contributi a fondo perduto per la ristorazione
I contributi sono destinati alle imprese con attività prevalente di ristorazione con somministrazione (cod ATECO 56.10.11), mense (cod ATECO 56.29.10) e catering continuativo su base contrattuale (cod. ATECO 56.29.20).
Queste imprese:
- se hanno avviato l’attività entro il 1.1.2019 devono dimostrare di aver avuto una contrazione del 75% del fatturato ovvero dei corrispettivi medi nel trimestre marzo – giugno 2020 rispetto al medesimo arco temporale relativo all’anno 2019;
- \- se hanno intrapreso viceversa l’attività a partire dal 1.1.2019, non devono dimostrare alcuna riduzione.
I soggetti interessati possono presentare un’apposita istanza per l’erogazione del contributo secondo le modalità che verranno disciplinate in un apposito decreto.
Il contributo finalizzato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e ICP sarà erogato in due tranches:
- un anticipo del 90% verrà accreditato al momento in cui la domanda verrà accettata. L’accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati – anche senza quietanza.
- - Il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento eseguito con le modalità tracciabili (non in contanti)
Si rende presente che il D.L. ha altresì istituito un limite massimo di spesa per questo di sovvenzione ovvero 600 mil di euro per l’anno 2020.
Abolizione seconda rata IMU – attività ricettive
A seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Agosto, non è dovuta la seconda rata IMU, per gli immobili delle imprese del settore turistico e dello spettacolo come ad esempio gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei _bed & breakfast_, dei _residence_ e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si ricorda che tale categoria di immobili è stata già beneficiaria dell’esclusione del pagamento dell’acconto IMU.
Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
Il contributo può essere beneficiato da imprese turistico – alberghiere, e anche da strutture che svolgono attività agrituristica e/o che erogano cure termali. Il bonus è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione nei periodi 2020 e del 2021. È utilizzabile soltanto in compensazione, tramite modello F24.
Proroga versamento secondo acconto imposte
È prevista la possibilità di differire il versamento del 2° acconto delle imposte in presenza di calo del fatturato da parte dei "soggetti ISA" a condizione che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione del 33 % del fatturato rispetto al primo semestre del 2019. Se la citata condizione risulta soddisfatta l’acconto può essere versato entro il 30 aprile 2021.
Differimento termini attività di riscossione
Si ricorda che il Decreto Agosto ha differito i termini finali di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31.8.2020. Sono quindi sospesi, ad esempio: i pagamenti in scadenza dal 8.3.2020 al 15.10.2020 che dovranno essere effettuati entro il 30.11.2020, e differito al 15.10.2020 il termine di sospensione delle attività di notifica degli atti di riscossione.
Rivalutazione dei beni d’impresa e le partecipazioni
Il Decreto Agosto ha previsto la possibilità per le imprese di esercitare la possibilità di rivalutare nei bilanci relativi all’esercizio 2020 i propri/o cespiti/e immobilizzati/o versando un’imposta sostitutiva:
- del 3 %. Con tale versamento all’impresa sarà concesso di iscrivere a partire dal 2021 un maggior valore e conseguentemente sarà quindi possibile dedurre un maggior ammortamento e le spese per manutenzione in modo commisurato;
- di ulteriori 10 %. Interessa le imprese in contabilità ordinaria: con tale addebito si potrà affrancare in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione. Dopo aver affrancato il saldo attivo di rivalutazione si potrà distribuire la riserva (precedentemente accantonata e resa indisponibile) liberamente ai soci.
Allegati

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DL-14-Agosto-2020
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