Decreto Agosto: novità in materia di lavoro e ammortizzatori sociali
Esonero contributivo per aziende che non richiedono cassa integrazione Per le ditte che non richiedono la cassa integrazione e l’avevano richiesta in maggio e giugno 2020, possono inoltrare la domanda di esonero contributivo pari al doppio…

Esonero contributivo per aziende che non richiedono cassa integrazione
Per le ditte che non richiedono la cassa integrazione e l’avevano richiesta in maggio e giugno 2020, possono inoltrare la domanda di esonero contributivo pari al doppio delle ore di cassa integrazione richieste in maggio e giugno. L’esonero può essere fruito entro il 31 dicembre 2020 e può essere fruito per un massimo di 4 mesi. E’ riconosciuto anche alle ditte che hanno richiesto la CIG dopo il 12 luglio.
Esonero contributivo per le assunzioni
È previsto un esonero contributivo anche per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dopo il 15 agosto 2020, a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori.
L’esonero può essere al massimo di 8.060,00 € annui riparametrati e applicati su base mensile e per un periodo massimo di 6 mesi.
Esonero contributivo per assunzioni settore turistico e stabilimenti balneari
E’ previsto un esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato o stagionale entro il 31 dicembre 2020 nel settore turistico e stabilimenti balneari.
L’esonero è previsto per un massimo di 3 mesi e nel limite di 8.060 euro annui riparametrati e applicati su base mensile.
Contratti a tempo determinato
Per i contratti a tempo determinato è consentita entro il 31 dicembre 2020, la proroga o il rinnovo dei contratti in scadenza una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, ferma restando la durata massima consentita di 24 mesi. E’ prevista anche una deroga al numero massimo di proroghe e del periodo di “stop and go”.
Divieto di licenziamento
Il divieto di licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo è stato prorogato e in parte modificati.
Il divieto permane per le ditte che non hanno richiesto integralmente la cassa integrazione, sia per le imprese che non hanno affatto richiesto la cassa integrazione. Sostanzialmente ci sono due termini finali di divieto di licenziamento:
- un termine che è pari alla data di fruizione finale di almeno uno dei due trattamenti messi a disposizione (cassa integrazione o esonero contributivo)
- 31 dicembre 2020 per tutte le altre ditte.
Cassa integrazione (CIG)
Il decreto agosto ha prorogato la cassa integrazioni di ulteriori 18 settimane, che si devono collocare nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. La Cassa integrazione richiesta prima del 13 luglio 2020 non influisce sul conteggio delle settimane.
Contrariamente se è stata richiesta la CIG precedentemente a questo periodo, ma comprende anche il periodo dopo il 13 luglio, rientra nella CIG prevista dal decreto “Agosto”.
Di queste 18 settimane 9 sono usufruibili senza costi aggiuntivi, mentre per le seconde 9 settimane è previsto, o meno, un contributo aggiuntivo calcolato sulla retribuzione persa a seconda del fatturato raggiunto nel primo semestre 2020:
- Se il fatturato è minore del 20% del fatturato raggiunto nel primo semestre 2019, non è dovuto alcun contributo aggiuntivo
- Se il fatturato è minore, ma meno del 20% del fatturato raggiunto nel primo semestre 2019, è dovuto un contributo aggiuntivo del 9% calcolato sulla retribuzione persa dai lavoratori
- Se non c’è stata perdita, invece, il contributo aggiuntivo è del 18%.
L’applicazione della diversa aliquota è subordinata alla presentazione di un’autocertificazione del reddito. In caso di non presentazione dell’autocertificazione, si applica il contributo aggiuntivo del 18%.
Le modalità per la richiesta di queste ulteriori 9 settimane saranno oggetto di una prossima circolare dell’INPS. Pertanto, non è possibile, al momento attuale, presentare la domanda per le suddette.
ALLEGATI

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