Decreto di Natale: misure previste durante le festività
Nella serata del 2 dicembre è stato approvato il nuovo DPCM 3 dicembre e firmato il DL 2 dicembre che entrano in vigore nella giornata di oggi, 4 dicembre, ed hanno validità per i prossimi 50 giorni, fino al 15 gennaio 2021. Le principali…

Nella serata del 2 dicembre è stato approvato il nuovo DPCM 3 dicembre e firmato il DL 2 dicembre che entrano in vigore nella giornata di oggi, 4 dicembre, ed hanno validità per i prossimi 50 giorni, fino al 15 gennaio 2021.
Le principali misure
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
vir/fonte: GOVERNO.IT
Restano i tre scenari GIALLO, ARANCIONE, ROSSO
Attualmente (e fino all'ordinanza del Ministero della Salute attesa per oggi 4.12.20) la nostra Regione FVG è in zona arancione, quindi permangono tutte le restrizioni già previste dal precedente provvedimento (sdgz.it/it/la-regione-fvg-in-zona-arancione/).

Ristorazione, commercio, strutture ricettive
Nel caso cambiasse la classificazione (da arancione a giallo), stabilita da un provvedimento del Ministro della Salute, saranno liberalizzati gli spostamenti tra Comuni (con le limitazioni valide nelle giornate 25-26 dicembre e 1 gennaio), i locali di somministrazione di alimenti e bevande potranno riaprire fino alle 18.00. Ai tavoli potranno sedere al massimo 4 persone con il previsto distanziamento di almeno un metro. La consegna a domicilio è sempre permessa, l'asporto solo fino alle 22.
Vista la situazione di pressione a cui è sottoposto il sistema sanitario regionale, si prevede l'emanazione di un'ordinanza regionale che dovrebbe riguardare l'obbligo di servire solo ai tavoli e l'ingresso contingentato nei negozi.
Resta consentita l'attività di ristorazione nelle strutture ricettive esclusivamente per i clienti alloggiati. Per quanto riguarda la giornata del 31 dicembre, la ristorazione negli alberghi dopo le 18 e fino alle 7 del 1 gennaio, può avvenire solo con servizio in camera.
Fino al 6 gennaio, per quanto concerne le attività commerciali, esse potranno allungare il proprio orario lavorativo fino alle 21, anche nei giorni festivi. Durante i festivi restano chiusi i centri commerciali e mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, alimentari, vendita di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Restano chiusi anche gli impianti sciistici fino al 6 gennaio 2021.

Coprifuoco
Resta vietato spostarsi dalle 22 alle 5, salvo comprovate esigenze. Per quanto riguarda il 1 gennaio, lo spostamento è vietato fino alle 7 di mattino.

Rientro dall'estero
Per chi rientra dall'estero sarà prevista la quarantena preventiva (dal 21 dicembre al 6 gennaio), tranne per le eccezioni già previste dalla precedente normativa (p.es. equipaggi, personale viaggiante, lavoratori transfrontalieri, ecc.).
Per un'aggiornamento in tempo reale, consigliamo di consultare le informazioni aggiornate (www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio) e/o di compilare il questionario interattivo disponibile sulla pagina del Ministero degli Esteri https://infocovid.viaggiaresicuri.it/.
ALLEGATI

**DPCM-3-dic-2020-GU**Download
DPCM 3.12.20: [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg)
DL 2.12.20: [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/02/20G00184/sg](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/02/20G00184/sg)
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