Decreto Lavoro: le principali novità (DL 48/2023)
NOVITA': IL NUOVO DECRETO LAVORO È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 4 maggio 2023 il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 , il c.d. Decreto Lavoro , entrato in vigore il 5 maggio 2023. Incentivi per l'assunzione di…
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NOVITA': IL NUOVO DECRETO LAVORO
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 4 maggio 2023 il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, il c.d. Decreto Lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023.
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Incentivi per l'assunzione di beneficiari dell'assegno unico di inclusione (ex Reddito di cittadinanza)
Il datore di lavoro che assumerà lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato potrà beneficiare per un periodo di 12 mesi dell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro entro il limite massimo di 8.000 € su base annua.
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Nuove regole in materia di sicurezza sul lavoro
Il nuovo decreto introduce l'obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi (DVR) ne suggerisca la presenza. Il medico competente potrà richiedere al lavoratore la cartella sanitaria, rilasciata dal precedente datore di lavoro, per il rilascio del parere di idoneità lavorativa in occasione della visita di assunzione.
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Assegno unico universale (AUU)
Sono disponibili i nuovi importi dell'assegno unico universale e le relative soglie ISEE. Dal 1° giugno 2023 viene riconosciuta una maggiorazione anche nel caso di un unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda poiché l'altro genitore risulta deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento.
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Sanzioni amministrative per omesso versamento dei contributi
In caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo non superiore a 10.000 € per la quota a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro, la sanzione amministrativa viene diminuita. La precedente normativa applicava la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 €, mentre la nuova prevede una sanzione pari a 1 volta e mezzo fino a 4 volte dell’importo non versato.
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Incentivo occupazione giovanile
I datori di lavoro possono beneficiare di un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 12 mesi per le assunzioni di giovani con le seguenti condizioni (le condizioni devono essere congiunte):
- giovani che non hanno compiuto 30 anni
- giovani c.d. NEET (non lavorano, non studiano)
- giovani registrati al programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani"
Le assunzioni possono essere effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.
Esonero contributivo IVS per lavoratori dipendenti
È previsto l’aumento dello sgravio di 4 punti percentuali della quota dei contributi previdenziali IVS per i lavoratori subordinati. Dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 la riduzione della quota viene così stabilita:
- 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923,00
- 6% se la retribuzione imponibile è superiore a € 1.923,00 ma inferiore a € 2.692,00
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Lavoro a termine
Il nuovo decreto prevede l’agevolazione della stipula dei contratti a termine. In precedenza si poteva stipulare i contratti a termine oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi, indicando le seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività
- esigenze sostitutive di altri lavoratori
- esigenze connesse a incrementi temporanei
Queste causali, eccetto la seconda, sono state eliminate e sono state aggiunte le seguenti:
- previste dai contratti collettivi
- in assenza delle previsioni dei contratti collettivi, da contratti aziendali e fino al 30 aprile 2024, con accordi individuali per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.
Limite esenzione fringe benefits
Il decreto dispone solamente per l’anno 2023 l’incremento della soglia non imponibile dei fringe benefits a 3.000 € esclusivamente ai lavoratori dipendente con figli a carico. Per tutti gli altri lavoratori la soglia rimane 258,23 €.
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Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni e approfondimenti le imprese possono rivolgersi al ns. Ufficio paghe presso la Servis (per chi usufruisce di questo servizio) o al proprio Consulente del Lavoro.
Allegati
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