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normativa·

Decreto liquidità: le misure previste per le aziende

Come abbiamo già comunicato , il “ Decreto Liquidità ” è stato approvato in data 6.4.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8.4.2020 è strutturato come segue: Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, dei…

Borut Sardoč

Come abbiamo già comunicato, il “Decreto Liquidità” è stato approvato in data 6.4.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8.4.2020 è strutturato come segue:

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/04/denaro-1024x683.jpg)

**Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, dei titolari delle partite IVA (inclusi i professionisti)**

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese lo Stato interviene come garante nelle singole operazioni di finanziamento. In altre parole, il soggetto economico (partita IVA in genere) potrà attivare con un istituto bancario un finanziamento e la garanzia sarà data dallo Stato.

#### Le suddette garanzie verranno rilasciate alle seguenti condizioni:

1) che la garanzia (a prima richiesta) sia rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

2) che al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;

3) che l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

\- 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio,

\- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio;

4)L’impresa beneficiaria non potrà distribuire dividendi;

5)Essa, dovrà, inoltre, gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e rispettare una clausola made in Italy, cioè dovrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

#### La garanzia, copre:

\- 100% su prestiti fino a 25 mila euro senza valutazione del merito;

\- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro.;

Per i prestiti fino a 800 mila euro la garanzia è al 100% ma con una valutazione della solvibilità.

#### Limiti d’importo massimo garantito:

  • Sino al 25.000 di finanziamento la garanzia è del 100%;
  • Da 25.000 fino a 800.000 la garanzia è del 90 % aumentabile del 10 % grazie all’intervento di CONFIDI.
  • Da 800.000 – sino a 5.000.000 la garanzia è del 90 %.

**Misure per garantire la continuità delle aziende**

Le imprese che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale, possono:

  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutare i criteri di prudenza e di continuità in funzione della situazione di emergenza;
  • disattivare le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure si affiancano ulteriori due protezioni:

  • disattivazione della postergazione del finanziamento dei soci;
  • blocco di azioni esecutive (compreso il fallimento) sino alla conclusione della crisi.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/04/taxes-1024x683.jpg)

**Misure fiscali e contabili**

Si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”. Nel dettaglio: I versamenti, per i mesi di aprile e maggio dell’IVA, ritenute e contributi, sono sospesi per i soggetti con calo del fatturato mensile rapportato con il relativo periodo 2019 di almeno del 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno del 50% sopra tale soglia. La scadenza viene posticipata al 30.6.2019 con la possibilità di rateizzazione in 5 rate;

Si ricorda:

  • che è esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso;
  • che la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Si ravvisa infine che per i soli acconti relativi al periodo d’imposta 2020 è ammesso il versamento nella misura ridotta dell’80% degli acconti d’imposta, senza che il contribuente incorra in alcuna violazione e conseguente irrogazione di sanzioni.

**Ulteriori disposizioni**

Il decreto prevede, infine, lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.

Allegati

**DL-8-aprile-2020-n.-23**Download