Decreto Ristori: contributi a fondo perduto per le imprese
Principali misure previste Come anticipato nell’ultima circolare, il governo ha previsto, con Decreto Legge 137/2020, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei…

Principali misure previste
Come anticipato nell’ultima circolare, il governo ha previsto, con Decreto Legge 137/2020, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal DPCM del 24 ottobre.
In particolare, il provvedimento è destinato ai settori ricettivo, intrattenimento/divertimento, sport e trasporti rientranti nella lista dei codici ATECO allegati al decreto.
Analogamente al “Decreto Rilancio”, potranno usufruire del contributo i soggetti che hanno avuto un fatturato nel mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
A differenza del decreto precedente, possono fruire del beneficio anche le aziende con ricavi e compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro precedentemente esclusi dalle misure contributive.
Modalità di riconoscimento del contributo
Il contributo è concesso automaticamente ai soggetti che abbiano già beneficiato del contributo previsto dal “Decreto Rilancio” (ex art.25 DL 34/2020). I restanti aventi diritto dovranno presentare apposita istanza telematica utilizzando i modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate (si attende la pubblicazione di un apposito provvedimento).

Aiuto spettante
Chi ha già ricevuto il contributo nel mese di maggio si vedrà accreditato automaticamente il contributo entro il 15 novembre.
Chi invece lo richiede per la prima volta dovrà presentare istanza telematica e riceverà l’accredito entro il 15 dicembre.
Il contributo è calcolato in base ad un coefficiente che va dal 100% al 400% a seconda del codice ATECO.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non può essere superiore a 150.000 euro.
Soggetti che hanno presentato domanda secondo il Decreto Rilancio (maggio 2020)
I soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato” con percentuali differenziate in base ai ricavi/compensi 2019 (20% fino a € 400.000, 15% da € 400.000 a € 1.000.000 e 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000).
#### Esempio 1
Un ristorante (codice ATECO 56.10.11) presenta i seguenti dati:
Fatturato aprile 2019
60.000€
Fatturato aprile 2020
20.000€
Ricavi/corrispettivi 2019
900.000€
Il contribuente ha usufruito del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 così determinato:
differenza di fatturato (60.000 - 20.000)
40.000€
contributo ex art. 25, DL n.34/2020 (40.000 x 15%)
6.000€
Di conseguenza:
contributo ex art. 1, DL n. 137/2020 (6.000 x 200%)
12.000€
Soggetti che non hanno presentato domanda secondo il Decreto Rilancio (maggio 2020)
Il valore è determinato applicando una specifica percentuale (20% - 15% - 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ricavi / compensi 2019
Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000
20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000
15%
superiori a € 1.000.000
10%
#### Esempio 2
Un ristorante (codice ATECO 56.10.11) presenta i seguenti dati:
Fatturato aprile 2019
400.000€
Fatturato aprile 2020
100.000€
Ricavi/corrispettivi 2019
5.200.000€
Visto che i ricavi 2019 erano superiori a 5.000.000€, il soggetto non ha potuto fruire del contributo erogato in maggio (DL 34/2020).
Considerando che il fatturato di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019, il calcolo del contributo spettante è il seguente.
differenza di fatturato (400.000 - 100.000)
300.000€
contributo ex art. 1, DL n. 137/2020 (300.000 x 10% x 200%)
60.000€
Caratteristiche del contributo
Visti i richiami nel Decreto in esame, anche il nuovo beneficio:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.
Il contributo è inoltre erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.
Sanzioni
Nel caso il soggetto presenti domanda, ma il contributo non sia spettante in parte o in tutto:
- L’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
- - della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
- è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
ALLEGATI

[
Decreto-legge-137-28.10.20-RISTORI
](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/10/Decreto-legge-137-28.10.20-RISTORI.pdf)Download
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