Approvato il modello della dichiarazione ambientale MUD 2025
La SDGZ-URES Unione regionale economica slovena informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 29 gennaio 2025 che approva il modello per la dichiarazione ambientale MUD 2025 riferita ai dati 2024. Essendo il decreto…

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La SDGZ-URES Unione regionale economica slovena informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 29 gennaio 2025 che approva il modello per la dichiarazione ambientale [MUD 2025](https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/949/sintesi-degli-aggiornamenti-mud-2025) riferita ai dati 2024. Essendo il decreto pubblicato il 28 gennaio, slitta anche la scadenza per la presentazione del MUD che è stabilita a 120 giorni dalla sua pubblicazione, pertanto il termine è fissato al 28 giugno 2025. La novità principale è rappresentata dal fatto che sono state allineate le modalità di calcolo del numero degli addetti a quelle che si applicano al sistema RENTRI e sono riferite al personale impiegato in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente (come risulta dalla visura camerale).
Per un ulteriore approfondimento consultare il ****sito del MASE******.**
Soggetti obbligati
Rispetto agli anni scorsi non ci sono state modifiche rispetto ai soggetti che devono presentare la dichiarazione e che sono quelli elencati nel terzo comma dell’articolo 189 del D.lgs. 152/2006
#### LA DICHIARAZIONE MUD DEVE ESSERE PRESENTATA
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti
- Consorzi per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (p.es. Cobat, Conou, Ecopneus, ecc.)
- comuni
- recuperatori e smaltitori di veicoli fuori uso
- raccoglitori e smaltitori di RAEE
- consorzi per il recupero di imballaggi
**Soggetti esentati**
- i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:
- - lavorazioni industriali;
- - lavorazioni artigianali;
- - fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
- - fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi;
- - fosse settiche e retti fognarie;
- - le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
- - le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).
Non devono presentare la Dichiarazione MUD, nemmeno in presenza di rifiuti pericolosi:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;
- i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa.
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.
Questi soggetti assolvono all’obbligo della presentazione del MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione rifiuti; Sono inoltre esentati dalla presentazione del MUD (neanche in bianco) tutti coloro che durante il 2024 non hanno prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti. Il metodo di trasmissione della comunicazione rimane invariato: la dichiarazione rifiuti, RAEE, imballaggi e veicoli fuori uso avviene esclusivamente per via telematica attraverso il sito web [www.mudtelematico.it](https://www.mudtelematico.it/); la dichiarazione semplificata (fino a 7 rifiuti, fino a 3 trasportatori e fino a 3 destinatari) va compilata attraverso il sito **www.mudsemplificato.ecocerved.it** stampata, firmata e inviata via PEC all’indirizzo **[email protected]**. I diritti di segreteria per la presentazione restano invariati e sono 10€ per la telematica e 15€ per la semplificata via PEC e vanno pagati via PagoPA.
Scadenze e software MUD 2025
La scadenza, vista la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale il giorno 28 gennaio, è spostata dal tradizionale 30 aprile al 28 giugno 2025. Il programma per la presentazione della dichiarazione sarà disponibile, come di consueto, sul sito internet [ECOCAMERE](http://www.ecocamere.it/).
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Presentazione della dichiarazione MUD
Le imprese, a cui prepariamo solitamente la dichiarazione, riceveranno una comunicazione da parte dei nostri uffici per la presentazione del MUD 2025. Le altre aziende e soggetti obbligati interessati a preparare e presentare la dichiarazione dei rifiuti, devono invece contattare entro il 1° giugno la Segreteria della SDGZ-URES alla mail [email protected].
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Allegati
- **DPCM 29 gennaio 2025** - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2025
- **Allegato 1**") - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
- **Allegato 2** - Comunicazione rifiuti semplificata
- **Allegato 3** - Modelli raccolta dati
- **Allegato 4** - Istruzioni per la presentazione telematica
- **Sintesi modifiche MUD 2025**
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