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Distacco lavorativo transnazionale: semplificazione a carico dei lavoratori

La SDGZ-URES informa che l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro , con propria Nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, ha fornito le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei lavoratori impiegati in un distacco transazionale…

Borut Sardoč

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2018/07/sicurezza-sul-lavoro-in-cantiere.jpg)

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La SDGZ-URES informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con propria Nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, ha fornito le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei lavoratori impiegati in un distacco transazionale di servizio. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa che distacca lavoratori in Italia deve:

  • _conservare e mettere a disposizione degli organi di vigilanza_ che lo richiedano (ciò non implica la necessità di tenere _in loco_ tutta la _documentazione_ per tutto il periodo di distacco) una copia cartacea e telematica in lingua italiana dei seguenti documenti:
  • - contratto di lavoro,
  • - prospetti paga,
  • - prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero,
  • - documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni,
  • - comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (o documentazione equivalente),
  • - certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
  • _designare un referente elettivamente domiciliato in Italia_ incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. L’Ispettorato chiarisce inoltre che non deve essere necessariamente fisicamente presente sul territorio nazionale, ma è sufficiente, come previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

!ispettorato del lavoro

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