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normativa·

DL 229/2021: nuove regole per il Green Pass rafforzato, quarantene e vaccini

Il CdM ha approvato un nuovo decreto legge già pubblicato in Gazzetta Ufficiale che introduce alcune novità legate alla validità del Green Pass rafforzato, alle quarantene e ai vaccini. Con il 10 gennaio scatta in pratica il lockdown per i…

Borut Sardoč

Il CdM ha approvato un **nuovo decreto legge** già pubblicato in Gazzetta Ufficiale che introduce alcune novità legate alla validità del Green Pass rafforzato, alle quarantene e ai vaccini. Con il 10 gennaio scatta in pratica il lockdown per i non vaccinati. Oltre alle regole di cui abbiamo scritto nella nostra [scorsa notizia](https://www.sdgz.it/it/dl-festivita-cdl-approva-le-misure-per-contenere-lepidemia-durante-il-periodo-festivo/), chi non sarà in possesso del Green Pass rafforzato che viene rilasciato a vaccinati e guariti, sarà escluso dalle attività sociali, ricreative, sportive e pure dai trasporti. Unica eccezione il lavoro (e lo studio), salvo dove vige l'obbligo vaccinale per i dipendenti: tale decisione è rimandata al 5 gennaio. La quarantena non riguarderà più i contatti di un positivo che hanno già ricevuto la terza dose o la seconda ma da meno di quattro mesi (120 gg).

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Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente previsto per il 31 marzo 2022), si estende l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

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Quarantena

#### Le regole ancora in vigore per i contatti stretti di un positivo

I contatti stretti vaccinati con seconda o terza dose da almeno 14 giorni devono stare in quarantena per un periodo di 7 giorni dall’ultimo incontro con il contagiato e poi sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico. Se il test ha esito negativo, il contatto stretto può tornare alla normalità. Se non vuole o non può eseguire un tampone, deve rimanere in quarantena per 14 giorni, trascorsi i quali può uscire di casa anche senza test. I contatti stretti non vaccinati devono osservare una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con la persona infetta e poi eseguire un test molecolare o antigenico: se negativo possono tornare alla vita normale. Altrimenti devono restare in quarantena altri 4 giorni e poi possono uscire di casa anche senza tampone. I contatti non stretti non devono sottoporsi a quarantena.

#### Cosa cambia dal 10 gennaio

Dal 10 gennaio, per le persone asintomatiche che sono guarite dal covid o hanno ricevuto da almeno 14 gg la 3a dose di vaccino (booster) o risultano vaccinati con la seconda dose da non più di 120 giorni e sono entrati in contatto stretto con soggetti positivi al Covid, non sono sottoposti a quarantena precauzionale. Questi soggetti dovranno obbligatoriamente indossare mascherine di tipo FFP2 per un periodo di 10 gg. Nel caso di comparsa di sintomi dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare entro 5 gg dal contatto. E' inoltre previsto che la cessazione della quarantena o auto-sorveglianza in seguito a un tampone negativo effettuato sia in strutture pubbliche che private. In questo caso la struttura privata dovrà comunicare all'ASL competente il referto negativo riscontrato.

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Capienze stadi e palazzetti

Le capienze degli stadi sono limitate (dal 10 gennaio) al 50% per impianti all'aperto e al 35% per impianti al chiuso. Obbligo di mascherina FFP2 e divieto di consumazione di cibi e bevande.

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Mascherine FFP2

Il commissario per la vaccinazione Figliuolo stabilirà il prezzo calmierato per l'acquisto di questo tipo di presidio con le farmacie il cui uso è obbligatorio anche sui mezzi pubblici, nei cinema, teatri, stadi, palazzetti.

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Allegati

  • [Decreto Legge 229 - 30.12.2021](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto-Legge-229-30.12.2021.pdf)
  • [circolare\_decreto\_legge\_n.\_221\_del\_2021\_acc](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/12/circolare_decreto_legge_n._221_del_2021_acc.pdf)