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normativa·

DPCM 22 marzo - alcune precisazioni e indicazioni operative

ATTIVITA' A SERVIZIO DELLE FILIERE ESSENZIALI E STRATEGICHE Il DPCM 22 marzo 2020 relativo alla sospensione delle attività in funzione del contenimento della diffusione del COVID19 prevede che le attività non ricomprese nell'allegato 1…

Borut Sardoč

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/03/dpcm-22-marzo-2020.jpg)

ATTIVITA' A SERVIZIO DELLE FILIERE ESSENZIALI E STRATEGICHE

Il DPCM 22 marzo 2020 relativo alla sospensione delle attività in funzione del contenimento della diffusione del COVID19 prevede che le attività non ricomprese nell'allegato 1 possano comunque operare:

  • se funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dicui all'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020;
  • se funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) del DPCM 22 marzo 2020

Le suddette attività devono provvedere a spedire una specifica comunicazione via PEC alla Prefettura di competenza.

Le aziende che esercitano diverse attività economiche (come evidenziato dai rispettivi codici ATECO elencati in visura camerale) potranno continuare ad esercitare solo quelle elencate negli allegati al DPCM 22 marzo e 11 marzo 2020, ovvero esercitare quelle che rientrano nelle due fattispecie sopraelencate (funzionali alle filiere essenziali).

Tutte le attività possono inoltre continuare a lavorare a distanza.

In allegato vi inviamo il modello da compilare e inviare indicando le imprese/istituzioni o almeno le tipologie di aziende servite (che devono rientrare nelle filiere strategiche del DPCM 22 marzo 2020) alle quali fornite i Vs. prodotti/servizi.

ATTIVITA' COMMERCIALI

Vogliamo ricordare che per quanto riguarda le attività commerciali, possono continuare a operare tutte quelle che fanno vendita a distanza. Per quanto riguarda le altre tipologie di esercizi commerciali, possono continuare a operare, nel rispetto delle norme di sicurezza e del protocollo condiviso per i luoghi di lavoro, quelli ricompresi nel DPCM 11 marzo 2020.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/03/delivery-pizza-1024x901.png)

CONSEGNA A DOMICILIO DI GENERI ALIMENTARI (RISTORANTI, GASTRONOMIE, PANIFICI, PRODUTTORI)

Da un confronto con la Prefettura e le altre Associazioni di categoria, questa attività rientra tra quelle consentite in quanto prevista dall’art. 1 lett. f) del DPCM 22 marzo 2020 (_“…è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari”_).

Si raccomanda di seguire le indicazioni igienico-sanitarie che abbiamo già specificato in precedenza https://www.sdgz.it/it/vendita-a-distanza-e-consegna-a-domicilio-unopportunita-commerciale/.

L’operatore che effettua le consegne deve essere in possesso dell’autocertificazione relativa allo spostamento, nella quale specifica nominalmente i clienti, per i quali effettua la consegna.

Le consegne possono essere effettuate anche in altri comuni.

#### ALLEGATI

dpcm-22-marzo-2020.pdf.pdfDownload

dpcm 22 marzo All.-1.pdfDownload

DPCM-11-MARZO-2020-coronavirusDownload

DPCM-11.3.20-Allegati-1-2Download

nuovo-modello-autodichiarazione-23.03.2020\_IT\_SLDownload

Protocollo-condiviso-luoghi-di-lavoro-Covid-19Download

Prefettura-TS-attivita-funzionali-alle-filiere-DPCM-22.03.20Download

Prefettura-GO-attivita-funzionali-alle-filiere-DPCM-22.03.20Download

Prefettura-UD-attivita-funzionali-alle-filiere-DPCM-22.03.20Download