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normativa·

Firmato il nuovo DPCM 2 marzo 2021: ecco cosa prevede

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM che stabilisce le misure Covid e vale dal 6 marzo al 6 aprile. E' confermato il divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo , restano le eccezioni per motivi di…

Borut Sardoč

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/consiglioministri-logo.png) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM che stabilisce le misure Covid e vale dal 6 marzo al 6 aprile. E' confermato il divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo, restano le eccezioni per motivi di lavoro, salute o necessità.

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

La zonizzazione sarà, come finora, decisa sulla base di alcuni parametri valutati di settimana in settimana e formalizzata con ordinanza del Ministero della Salute. L'attuale situazione (decisa il 27 marzo), è la seguente. Sono inoltre possibili delle zone rosse a livello subregionali decise dalle autorità locali. ![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/zonizzazione-ITA-27.02.2021.jpg)Di seguito le misure in sintesi:

ZONE BIANCHE

Cessano le misure restrittive previste per la zona gialla, ma resta obbligatoria la mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale. Restano sospesi gli eventi dove si possano creare assembramenti (p.es. fiere, congressi, discoteche, stadi).

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/giallo-arancione-rosso-1024x768.jpg)

ZONE GIALLE

Qui elenchiamo le regole che valgono in generale su tutto il territorio nazionale. Nelle zone con incidenza di contagi superiore, si applicano le regole e ulteriori restrizioni di cui ai paragrafi dedicati. Gli spostamenti dalle 22 alle 5 sono consentiti solo per esigenze di lavoro, salute o necessità con autocertificazione. Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi verso una sola abitazione privata per visitare parenti ed amici al massimo per una volta al giorno nei limiti di due persone oltre ai minori di quattordici anni. Restano sospesi i convegni, congressi ed altri eventi, tranne quelli che si svolgono a distanza.

TEATRI, MUSEI, CINEMA, IMPIANTI SPORTIVI, ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/museum-300x200.jpg)

Nelle zone gialle si potranno riaprire i musei nei giorni infrasettimanali garantendo afflussi controllati. Dal 27 marzo apertura anche nei weekend e giorni festivi. Dal 27 marzo riapertura anche di teatri e cinema con posti preassegnati con capienza limitata al 25% di quella consentita e fino ad un massimo di 400 persone all'aperto e 200 al chiuso (per ogni sala). Restano chiuse palestre, piscine, impianti sciistici. L'attività motoria (distanziati di 1 metro) e sportiva (distanziati di 2 metri) all'aperto in forma individuale resta permessa.

PUBBLICI ESERCIZI

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/12/restaurant-300x200.jpg)

Resta l'obbligo di esporre nei pubblici esercizi i cartelli sulla capienza massima prevista. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone fino alle 18.00. Dopo tale orario resta consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario. Resta consentita l'attività ristorativa anche dopo le 18.00 per i clienti che alloggiano in alberghi e altre strutture ricettive. L'asporto dalle attività esercenti bar e similari senza cucina (ATECO 56.3) resta permesso solo fino alle 18.00 Restano sospese le attività di sale giochi, scommesse, bingo ecc. anche se svolte all'interno di locali adibiti al altre attività. La somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti, porti e interporti, è permesso.

STRUTTURE RICETTIVE

L'attività ricettiva può essere esercitata a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle aree comuni e il rispetto delle linee guida della Conferenza delle Regioni (allegato 9 del presente DPCM)

COMMERCIO AL DETTAGLIO

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Le attività commerciali si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida regionali presenti negli allegati 9,10 e 11 del decreto (distanziamento, informazione dei clienti tramite cartellonistica, disponibilità di sistemi igienizzanti per le mani, guanti, ecc.). Fino a 40 mq è consentito l'accesso ad una sola persona per volta. Per i locali di superfici superiori, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, se possibile, i percorsi di entrata e uscita. Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

SERVIZI ALLA PERSONA

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/barbiere-donna-300x200.jpg)

I servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici sono consentiti nelle zone bianche, gialle e arancioni.

TRASPORTI

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La capienza dei mezzi di trasporto pubblici è limitata al 50%.

ZONE ARANCIONI

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/semaforo-arancione-225x300.jpg) Elenchiamo le principali differenze e ulteriori restrizioni rispetto alla zona gialla.

SPOSTAMENTI

Vietati gli spostamenti in entrata e uscita dalle zone arancioni, salvo che per esigenze di lavoro, salute, necessità. Vietati gli spostamenti tra comuni diversi da quello del proprio domicilio. Deroga per fruire di servizi non presenti nel proprio comune e per gli spostamenti da territori di comuni con meno di 5000 abitanti, ma non verso i capoluoghi di provincia. E' consentito fare visita a parenti e amici nel proprio comune per un massimo di una volta al giorno.

PUBBLICI ESERCIZI

Sono sospese le attività di ristorazione. Resta consentita l'attività di asporto dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio senza limitazioni di orario.

ZONE ROSSE

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/semaforo-rosso-225x300.jpg) Elenchiamo le principali differenze e ulteriori restrizioni rispetto alla zona arancione.

SPOSTAMENTI

Vietati gli spostamenti in entrata e uscita dalle zone rosse, salvo che per esigenze di lavoro, salute, necessità. Non sono consentite visite a parenti e amici.

ATTIVITA' COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali non elencate tra quelle essenziali e presenti nell'allegato 23. Chiusi i mercati, anche quelli all'aperto, salvo per le attività di vendita di prodotti alimentari, agricoli e florovivaistici. Aperte le edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti, ecc.) diverse da quelle presenti nell'allegato 24.

ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA

Consentita l'attività motoria e sportiva in forma individuale nei pressi della propria abitazione.

MUSEI, CINEMA

Sospese le mostre, musei, teatri, cinema, anche all'aperto.

SCUOLA

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/back-to-school-300x196.jpg)

ZONE ARANCIONI E GIALLE

I Presidenti delle Regioni possono decidere autonomamente sulla sospensione delle attività scolastiche.

ZONE ROSSE

Dal 6 marzo sospensione dell'attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le elementari e gli asili.

**SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO**

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/03/border-slovenia-italia-300x169.jpg) vir/fonte: Il Piccolo

Le regole previste per l’**entrata in territorio italiano** valgono dal 6 marzo 2021. L’entrata sul territorio italiano è permessa alle persone che presentano un test molecolare o antigenico con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all’ingresso. Nel caso il test non sia stato effettuato, alla persona sarà disposta l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IN OCCASIONE DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE E INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA

E’ obbligatorio avere con sé l’autocertificazione per l’ingresso in Italia (NON ANCORA DISPONIBILE) da presentare agli organi di controllo (oltre a quella per lo spostamento sul territorio nazionale nei casi previsti) e inviare tramite posta elettronica la prevista comunicazione di ingresso sul territorio nazionale all’Azienda sanitaria competente per il territorio (provincia di ingresso nel territorio italiano).

#### Eccezioni all’obbligo di tampone con esito negativo

  • equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto
  • a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza
  • a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore
  • ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. In caso di soggiorno o transito da un Paese dell’elenco C (per questi il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo).
  • personale sanitario
  • lavoratori transfrontalieri
  • personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • ai funzionari dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, ai diplomatici, polizia, vigili del fuoco, militari
  • agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi all’estero di ritorno ogni giorno o almeno una volta la settimana in Italia
  • passeggeri dei voli “Covid-tested”

Nel caso dei lavoratori, alunni e studenti transfrontalieri la comunicazione di ingresso sul territorio nazionale all’Azienda Sanitaria va effettuata un’unica volta. Nella casella che richiede la data di arrivo in Italia va riportata semplicemente la dicitura: transfrontaliero. Per i lavoratori che invece non rientrano nella definizione di cui sopra (transfrontalieri), che si avvalgono però delle deroghe riportate sopra, è invece possibile inviare un prospetto individuale e settimanale per gli ingressi in Italia. Questo documento viene richiesto allo scopo di poter tracciare le persone che viaggiano in territorio italiano e, qualora uno di questi risultasse poi sintomatico e positivo al COVID, identificare precocemente e precisamente tutte le persone che possano essere entrate in contatto con lo stesso. Con prospetto lavorativo individuale si intende un foglio excel o un file .pdf che descriva tutti gli ingressi programmati nel territorio nazionale del personale addetto al trasporto su gomma e/o viaggiante; è quindi richiesta l’anagrafica dell’individuo (nome, cognome e data di nascita, corredato da codice fiscale), tutte le date di ingresso in territorio italiano (segnalando anche il punto d’ingresso), la targa del veicolo utilizzato per lo spostamento e la tratta prevista per lo spostamento. Va spedito via mail all’azienda sanitaria assieme alla dichiarazione di ingresso sul territorio nazionale.

![](https://infocovid.viaggiaresicuri.it/)

A tutti quelli che intendono entrare/rientrare in Italia suggeriamo di compilare il form online disponibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri al seguente link: **https://infocovid.viaggiaresicuri.it/**

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/07/attachment-300x200.jpg)ALLEGATI:

  • GAZZETTA UFFICIALE: [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg) 
  • [DPCM 02.03.21](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/DPCM-02.03.21.pdf)
  • [DPCM 02.03.21-allegati](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/DPCM-02.03.21-allegati.pdf)
  • [modulo-rientro-sintetico-05-marzo-2021](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/modulo-rientro-sintetico-05-marzo-2021.pdf)
  • [2021-03-05-restrizioni-allingresso-in-italianormativa](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-05-restrizioni-allingresso-in-italianormativa.pdf)
  • [Modulo-Autocertificazione-Covid\_ita\_slo\_NOV.2020](https://sdgz.it/wp-content/uploads/2020/11/Modulo-Autocertificazione-Covid_ita_slo_NOV.2020.docx)
  • [Modulo Rientro (FVG Asugi TS-GO)](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/Modulo-Rientro-FVG-Asugi-TS-GO.docx)