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Fissato il termine ultimo per ottenere il CIN: 1. gennaio 2025

La SDGZ-URES Unione Regionale Economica Slovena informa informa, che il Ministero del Turismo ha stabilito il 1° gennaio 2024 come termine ultimo per ottenere il CIN (Codice Identificativo Nazionale) per tutte le strutture ricettive. Il…

Jessica Štoka

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2024/09/cin-bdsr.jpg)

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La SDGZ-URES Unione Regionale Economica Slovena informa informa, che il Ministero del Turismo ha stabilito il 1° gennaio 2024 come termine ultimo per ottenere il CIN (Codice Identificativo Nazionale) per tutte le strutture ricettive. Il CIN dovrà essere riportato in ogni annuncio pubblicitario e affisso all’esterno delle strutture o immobili destinati a fini turistici.

Come richiedere il codice CIN

Il CIN può essere richiesto tramite il **portale online del Ministero del Turismo** , utilizzando le credenziali SPID o CIE per l’accesso. I titolari di strutture, una volta autenticati, potranno visualizzare i dati relativi alle loro strutture, integrare eventuali informazioni mancanti, segnalare modifiche e, infine, ottenere il codice identificativo.

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Raccomandazione

La SDGZ-URES Unione regionale economica slovena invita tutti gli associati che posseggono o gestiscono strutture con finalità turistiche e ricettive di accedere al sistema, verificare i dati e a ottenere e utilizzare il CIN nelle proprie strutture ricettive e negli annunci pubblicitari ad esse riferiti.

Sanzioni previste

La normativa prevede sanzioni amministrative per la mancata esposizione del CIN da 500 € a 10.000 €, in base alle dimensioni della struttura o dell’immobile. In caso di inosservanza, è inoltre prevista la rimozione immediata degli annunci non conformi.

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![](https://i0.wp.com/www.sdgz.it/wp-content/uploads/2023/12/estintore.png?resize=300%2C287&ssl=1)

Requisiti di sicurezza degli impianti

L’art. 13-_ter_ comma 7 del DL 145/2023 introduce alcuni obblighi con riferimento alla sicurezza degli impianti, in base ai quali, tutte le unità immobiliari destinate a locazione breve o turistica \* devono essere dotate di:

  • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  • estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili.

_\* queste nuove norme in materia di sicurezza per Bed and Breakfast e affittacamere sono obbligatorie solamente nel caso dei B&B gestiti in modo imprenditoriale (per mezzo di apertura di partita Iva e di natura non occasionale)_ la FAQ n. 4.2 del Ministero afferma in proposito che “il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del DL n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Il Decreto Legge n. 145/2023 dispone che il CIN è assegnato _"previa presentazione di un’istanza corredata di una dichiarazione sostituiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza”._ In via prudenziale, si ritiene di interpretare il chiarimento nel senso che, anche prima del 2 gennaio 2025, il singolo soggetto debba risultare in regola con gli obblighi di sicurezza, dal momento in cui ottiene in CIN (anche in forza dell’autodichiarazione resa _ex_ artt. 46 e 47 del DPR 445/2000).

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Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare gli articoli pubblicati sul nostro sito:

Suggeriamo inoltre di visitare il sito istituzionale del Ministero del Turismo e di consultare attentamente la sezione domande e risposte frequenti **FAQ** pubblicate sul sito nonchè e il **Manuale operativo** per ottenere il CIN.