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normativa·

FVG in zona gialla, ma con alcune restrizioni ulteriori rispetto alla normativa nazionale

Il Ministro della Salute ha firmato 3 nuove ordinanze. Una di esse riclassifica la nostra regione in zona gialla. In ogni caso, al fine di non mettere sotto ulteriore pressione il sistema sanitario regionale, il Governatore della Regione…

Borut Sardoč

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/12/fvg-zona-gialla.jpg)

Il Ministro della Salute ha firmato 3 nuove ordinanze. Una di esse riclassifica la nostra regione in zona gialla.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/12/image-1-615x1024.png)

In ogni caso, al fine di non mettere sotto ulteriore pressione il sistema sanitario regionale, il Governatore della Regione ha emanato l'[Ordinanza 45/PC](http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_45_PC_FVG_dd_05_12_2020.pdf) che stabilisce alcune ulteriori limitazioni, rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale per le zone gialle e ha validità dal 6 dicembre al 15 gennaio.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/12/image-2.png)

Le principali misure dell'ordinanza regionale:

  1. obbligo di uso di mascherina al di fuori dell'abitazione
  2. l'accesso ai negozi di generi alimentari è consentito solo ad una persona per nucleo familiare
  3. negli esercizi commerciali con una superficie fino a 40 metri quadri, è consentito l'ingresso a una persona alla volta. Per quelli con superfici superiori, è consentito l'accesso a un cliente ogni 20 metri quadri
  4. la somministrazione di alimenti e bevande dalle 11.00 a chiusura (h 18.00) è consentita esclusivamente con consumazione da seduti, sia all'interno che all'esterno
  5. è vietata la consumazione di alimenti e bevande da asporto nelle vicinanze dei locali e comunque in luoghi dove si può creare assembramento
  6. è sempre consentita e raccomandata la vendita di alimenti e bevande a domicilio
  7. si raccomanda di riservare l'accesso alle grandi e medie strutture di vendita alle persone con almeno 65 anni preferibilmente dalle 10 alle 12
  8. si raccomanda di non usare i mezzi di trasporto pubblici, salvo che per necessità

Sanzioni e ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio

E' prevista l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale o di somministrazione nel caso di inosservanza delle misure previste ai punti 3 e 4.

Restano valide le misure più restrittive previste dal DPCM 4 dicembre per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio.

  • vietato lo spostamento in entrata e uscita tra i territori di diverse regioni
  • nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio è vietato anche lo spostamento tra comuni diversi, salvo per esigenze lavorative, necessità, salute. E' consentito il rientro alla propria residenza, con l'esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione e nelle giornate summenzionate anche se ubicata in altro Comune

ALLEGATI

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/07/attachment-1024x683.jpg)

Ordinanza-Min.Salute-5-dicembre-2020-FVG-zona-giallaDownload

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/05/20A06783/sg

Ordinanza\_45\_PC\_FVG\_dd\_05\_12\_2020Download