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normativa·

Green pass: DPCM con le modalità operative e sistemi di controllo automatizzato per il settore privato

Il Presidente Draghi firma il DPCM sulle modalità operative delle verifiche automatizzate del "Green Pass" in ambito privato Il nuovo DPCM stabilisce le modalità di verifica del Green Pass La SDGZ-URES Unione regionale economica slovena…

Borut Sardoč

Il Presidente Draghi firma il DPCM sulle modalità operative delle verifiche automatizzate del "Green Pass" in ambito privato

![](https://www.governo.it/sites/governo.it/files/styles/860x600/public/logo_U_PCM_8_1.png?itok=JtuPt-bq)

Il nuovo DPCM stabilisce le modalità di verifica del Green Pass

La SDGZ-URES Unione regionale economica slovena informa che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Ministro della Salute e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, ha firmato il [DPCM](https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-il-presidente-draghi-firma-il-dpcm-sulle-verifiche-ambito-lavorativo/18222) con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto stabilisce quali siano gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/10/tornello-green-pass.jpg)

Come di possono effettuare le verifiche

Le verifiche potranno avvenire attraverso:

  • uso dell'app VerificaC19;
  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;

Chi è esentato dal possesso del green pass, dovrà esibire alle persone deputate al controllo in azienda, un certificato medico idoneo provvisto di QR code (in fase di predisposizione da parte del Ministero della Salute).

Sanzioni

Ricordiamo che ai lavoratori non dotati di green pass è interdetta l'entrata sui luoghi di lavoro e sono soggetti ad una sanzione da 600 a 1500€ irrogata dal Prefetto. Al lavoratore inoltre non è dovuta alcuna retribuzione (ne i contributi previdenziali) nei giorni di assenza ingiustificata in conseguenza di mancanza della certificazione verde.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/10/certificazione-verde-covid-1024x683.jpg)

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono reperibili nelle FAQ disponibili sul seguente link e nelle due notizie sull'argomento pubblicate sul nostro sito web (Green Pass luoghi di lavoro; Nuove regole dal 15 ottobre per il settore privato).