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normativa·

Ingresso in Italia anche per i guariti e i vaccinati

Il Ministro della Salute Speranza ha stabilito (nel caso non insorgano sintomi di contagio con il Covid-19), che chiunque provenga dagli stati di cui all'allegato C del DPCM dd 2 marzo 2021 e oltrepassi il confine di Stato deve mostrare al…

Borut Sardoč

Il Ministro della Salute Speranza ha stabilito (nel caso non insorgano sintomi di contagio con il Covid-19), che chiunque provenga dagli stati di cui all'allegato C del DPCM dd 2 marzo 2021 e oltrepassi il confine di Stato deve mostrare al proprio vettore o agli organi di controllo uno dei seguenti "certificati verdi" emessi dagli organi competenti in uno degli stati membri dell'UE: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Le certificazioni possono essere sia in forma cartacea che elettronica e devono essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola. Valgono ancora le eccezioni per le quali non è necessario produrre una delle sopracitate certificazioni e sono elencate nell'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

#### Eccezioni per l'entrata in Italia senza test negativo:

  • equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto
  • a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza
  • chi oltrepassa il confine con il Vaticano o San Marino
  • a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore
  • lavoratori transfrontalieri
  • personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • ai funzionari dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, ai diplomatici, polizia, vigili del fuoco, militari
  • agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi all’estero di ritorno ogni giorno o almeno una volta la settimana in Italia

Ingresso da paesi terzi

L'ingresso in Italia è permesso anche alle persone che provengono da Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, se le stesse hanno effettuato un test risultato negativo. Le persone provenienti da India, Bangladesh o Sri Lanka sono sottoposte obbligatoriamente a isolamento fiduciario di 10 giorni alla fine dei quali è previsto un ulteriore test.

Ingresso dal Regno Unito

Chiunque entri in Italia e provenga dal Regno Unito deve obbligatoriamente: a) eseguire il test al Covid-19 e sottoporsi a isolamento fiduciario di 5 giorni b) testarsi alla fine dei 5 giorni di isolamento

Bambini e minori

I minori che viaggiano accompagnati da almeno un genitore o accompagnatore in possesso di un certificato verde, non sono sottoposti a isolamento fiduciario. I bambini sotto i 6 anni sono esentati dal test.

Validità del provvedimento

Il provvedimento entra in vigore il 21 giugno e vale fino al 30 luglio. Per tutto quello che non è esplicitamente previsto nella presente ordinanza, si fa riferimento al precedente provvedimento di data 14 maggio 2021.

OBBLIGATORIO COMPILARE I QUESTIONARI ONLINE

Resta l'obbligo di compilare i questionari online: 1\. Digital Passenger Locator Form: dPLF ([https://app.euplf.eu/#/](https://app.euplf.eu/#/)) per tutte le persone che oltrepassano il confine: ![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/06/dPLF-ita-300x197.jpg) NOTA BENE - ECCEZIONI  La compilazione del Digital Passenger Locator Form: dPLF ([https://app.euplf.eu/#/](https://app.euplf.eu/#/)) non è prevista a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. La compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. 2\. modulo online da inviare all'Azienda Sanitaria competente per territorio: ![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/06/questionario-asugi-TS-300x145.jpg)

  • - A.S. FRIULI OCCIDENTALE - Z.P. ZAHODNA FURLANIJA (Pordenone-PN): **https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=68012ce1-490e-4ff7-8efc-2c361c495c23**
  • - A.S. FRIULI CENTRALE - Z.P. OSREDNJA FURLANIJA (Udine-UD): [https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=e45eda34-8ce5-44cd-9ada-a9cc54957661](https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=e45eda34-8ce5-44cd-9ada-a9cc54957661)
  • - A.S. GIULIANO ISONTINA TRIESTE - Z.P. ZA JULIJSKO-POSOŠKI OKRAJ - TRST[https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-trieste/?id=187&uuid=ed62f9f7-15c3-4217-916a-7901b2c9b2b6](https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-trieste/?id=187&uuid=ed62f9f7-15c3-4217-916a-7901b2c9b2b6)
  • - A.S. GIULIANO ISONTINA GORIZIA - Z.P. ZA JULIJSKO-POSOŠKI OKRAJ - GORICA[https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-gorizia/?id=188&uuid=b80c43ce-d875-4f36-bd6d-7997ed9909f1](https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-gorizia/?id=188&uuid=b80c43ce-d875-4f36-bd6d-7997ed9909f1)

Per le persone che non rientrano nella categoria superiore o nelle eccezioni già previste, le regole permangono le stesse.

Nel caso la persona non rientri nella fattispecie (superi la permanenza all'estero di 24 ore o i 60 km dalla propria residenza) e non è ricompresa tra le eccezioni previste dalla normativa nazionale, sarà sottoposta a quarantena o test obbligatorio.

Ingresso in Slovenia per i residenti in FVG

L'ingresso in Slovenia è stato liberalizzato nelle ultime settimane per tutti i residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia (senza l'obbligo di sottoporsi a tampone, quarantena, aver superato il covid o essere stati vaccinati). Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale delle [Repubblica di Slovenia](https://www.gov.si/it/argomenti/sars-cov-2/attraversamento-dei-confini/).

ALLEGATI:

[Ordinanza Min.Salute 18.6.2021 confine](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/06/Ordinanza-Min.Salute-18.6.2021-confine.pdf) [Ordinanza Min.Salute 14 maggio 2021](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/05/Ordinanza-Min.Salute-14-maggio-2021-2.pdf) [Ordinanza Min.Salute 2.6.2021\_zone frontaliere](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/06/Ordinanza-Min.Salute-2.6.2021_zone-frontaliere.pdf) [Regione FVG - disposizioni\_rientro\_italia\_27\_05\_2021](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/06/Regione-FVG-disposizioni_rientro_italia_27_05_2021.pdf)