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normativa·

Lavoratori occasionali: comunicazione obbligatoria preventiva all'Ispettorato del Lavoro

La SDGZ-URES Unione regionale economica slovena informa che i committenti che si avvalgono delle prestazioni rese da collaboratori autonomi occasionali , devono comunicare preventivamente all'ufficio territorialmente competente dell'…

Borut Sardoč

!ispettorato del lavoro

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La SDGZ-URES Unione regionale economica slovena informa che i committenti che si avvalgono delle prestazioni rese da collaboratori autonomi occasionali, devono comunicare preventivamente all'ufficio territorialmente competente dell'[Ispettorato del Lavoro](https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/%E2%80%93-obbligo-di-comunicazione-dei-lavoratori-autonomi-occasionali.aspx).

La comunicazione da inviare via email deve contenere i seguenti dati:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (es. 1 giorno, una settimana, un mese);
  • ammontare del compenso.

Le collaborazioni in essere alla data del 11 gennaio 2022 nonché i rapporti iniziati dal 21 dicembre 2021, anche se già cessate, andranno comunicate entro il 18 gennaio 2022. In caso di omessa o tardiva comunicazione è prevista una sanzione amministrativa di euro 833,33 per ogni lavoratore.

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