Misure a sostegno di cittadini e imprese: Decreto legge 34/2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 34/2023 che proroga e istituisce alcune misure già previste nei precedenti decreti aiuti e legge di bilancio. Bonus sociale luce e gas Si conferma l' agevolazione sulle tariffe per la…

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 34/2023 che proroga e istituisce alcune misure già previste nei precedenti decreti aiuti e legge di bilancio.
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Bonus sociale luce e gas
Si conferma l'agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas per i nuclei domestici svantaggiati (ISEE entro 15 mila euro). Il riconoscimento dello sconto avviene in maniera automatica nelle bollette dopo aver ottenuto l'attestazione ISEE e prodotto la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e averla inviata all'INPS (autonomamente o tramite CAF o Patronato). Introdotto inoltre un nuovo contributo per tutti i clienti domestici (diversi dalla categoria sopracitata) che prevede uno uno sconto sul prezzo del gas tarato in base alle zone climatiche di residenza e che sarà applicato dal 1° ottobre a fine 2023 se la media dei prezzi del gas risultasse superiore a 45€/MWh. Le modalità e i criteri di assegnazione saranno definiti da un apposito decreto ministeriale sulla base delle rilevazioni dell'Arera.
Riduzione IVA su gas metano e oneri di sistema
Resta l'aliquota IVA agevolata del 5% (al posto del 10%) anche nel II trimestre 2023 sia per clienti domestici che per imprese. Stessa aliquota anche per la fornitura di calore da teleriscaldamento. Gli oneri di sistema per il gas sono azzerati anche per il II trimestre.

Crediti d'imposta per le imprese energivore e gasivore
Le imprese energivore (come definite dal decreto del MISE) che hanno subito aumenti di oltre il 30% della componente energetica rispetto al 2019, potranno beneficiare di un credito d'imposta del 20%. Le imprese non energivore con contatori di energia elettrica sopra i 4,5 kW che hanno sutivo aumenti di oltre il 30% della componente energetica rispetto al 2019, potranno beneficiare di un credito d'imposta del 10%. Le imprese gasivore (come identificate dal decreto del MITE) e non gasivore che abbiano subito un aumento del 30% dei prezzi rispetto al 2019, beneficieranno di un credito d'imposta del 20% per gli usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Le imprese non energivore e non gasivore che non abbiano cambiato gestore dal primo trimestre 2019 ad oggi, possono richiedere il conteggio e la quantificazione dell'agevolazione al proprio fornitore di energia elettrica e gas. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e fino al 31 dicembre 2023 o cedibile per intero a istituti bancari o intermediari finanziari e assicurazioni iscritti ai rispettivi Albi di competenza.
Cumulo tra detrazione fiscale e contributi regionali per il risparmio energetico
Riguardo agli interventi di risparmio energetico, si dà il via libera al cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di TN e BZ) se compatibile e consentito dai singoli bandi regionali. La somma dei due benefici non può in nessun caso superare il 100% della spesa ammissibile (agevolazione + contributo). La liberalizzazione riguarda i contributi già istituiti alla data di entrata in vigore di questo decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.
Accertamenti fiscali, omessi pagamenti, ravvedimenti, contenziosi tributari ecc.
Introdotte inoltre alcune novità tecniche in materia di accertamenti fiscali, regolarizzazione dei debiti con il fisco e contenziosi tributari.
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Allegati
[DL 34-2023 proroga crediti imposta bonus luce gas](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2023/04/DL-34-2023-proroga-crediti-imposta-bonus-luce-gas-1.pdf)
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