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normativa·

Nuove regole per il Green Pass dal 15 ottobre 2021: estensione al settore privato

Estensione dell'obbligo di Green Pass anche per i lavoratori, professionisti e imprese del settore privato Il CdM ha approvato nella seduta del 16 settembre il decreto legge 127/2021 che estende l' obbligo di possesso del Green Pass anche…

Borut Sardoč

Estensione dell'obbligo di Green Pass anche per i lavoratori, professionisti e imprese del settore privato

Il CdM ha approvato nella seduta del 16 settembre il decreto legge 127/2021 che estende l'obbligo di possesso del Green Pass anche per i lavoratori del settore privato e vale dal 15 ottobre. Restano inoltre valide le regole stabilite dal precedente decreto di cui alla notizia pubblicata sul nostro sito. Ricordiamo che il controllo della validità del certificato è verficabile attraverso l'app gratuita VerificaC19 messa a disposizione del Ministero della Salute.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/09/pubblica-amministrazione.png)

Pubblica Amministrazione

Il personale e gli organi elettivi e le cariche di vertice delle Pubbliche Amministrazioni è tenuto ad essere in possesso del certificato verde. Obbligo anche per i titolari di cariche elettive e istituzionali di vertice. L'obbligo è esteso a tutti i soggetti (anche esterni), che svolgono le proprie attività lavorative o formativi presso le pubbliche amministrazioni.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/09/settore-privato.jpg)

Settore privato

Anche chi lavora nel settore privato (indipendentemente dal settore) è tenuto al possesso del certificato verde per accedere ai luoghi di lavoro. Sono quindi obbligati al Green Pass sia le imprese che gli artigiani, commercianti, professionisti e i loro collaboratori. Il possesso della certificazione verde è prevista anche per le collaboratrici familiari (COLF), badanti e baby sitter. ![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/09/sanzioni.jpg)

Controlli e sanzioni

I controlli sono effettuati dai datori di lavoro (o loro delegati o incaricati) secondo modalità che gli stessi stabiliranno (per la PA ci sarà un apposito decreto) entro il 15 ottobre e preferibilmente all'ingresso nei luoghi di lavoro, o se ciò non è possibile, anche a campione. I datori di lavoro dovranno quindi stabilire, entro il 14 ottobre con un atto formale le modalità di verifica del Green Pass (persone incaricate e modalità). La norma prevede che la persona che non dovesse esserne in possesso e comunica di non averlo o ne risulti privo, è considerata assente ingiustificata fino alla presentazione del certificato La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza, non ci sono altre conseguenze disciplinari. Per chi è colto sul luogo di lavoro senza certificazione, è prevista la sanzione da 600 a 1500 euro. Per i datori di lavoro che non adottano modalità operative di verifica la sanzione va da 400 a 1000 euro. Per le azienda con meno di 15 dipendenti, è prevista la possibilità di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde dal 5° giorno di assenza ingiustificata in poi. La sostituzione non può durare più di 10 giorni ed è rinnovabile una sola volta. Il lavoratore sostituito è sospeso per il periodo di durata della sostituzione. ![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/03/covid-test-1024x683.jpg)

Tamponi a prezzo calmierato

Il decreto prevede la somministrazione di test (presso le farmacie e strutture abilitate) a prezzi calmierati, secondo il protocollo d'intesa siglato. I test antigenici rapidi saranno disponibili al prezzo di 8 Euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e di 15 Euro per gli over 18. I test saranno gratuiti per le coloro che sono esentati dalla vaccinazione per motivi medici. !green pass

Durata delle Certificazioni Verdi

Il Green Pass ha diverse validità in base al motivo per il quale è stato emesso:

Vaccinazione:

  • Subito dopo la prima dose (per i guariti) o 15 giorni dopo (per gli altri) e fino alla seconda somministrazione
  • 12 mesi dalla somministrazione della seconda dose (o unica dose prevista nel caso di vaccino monodose)

Guariti

  • 12 mesi per chi ha effettuato la vaccinazione dopo la guarigione da Covid
  • 6 mesi dall'avvenuta guarigione per chi non si vaccina

Tamponi

  • sono validi sia i tamponi molecolari (72 ore), che quelli rapidi antigenici e anche quelli salivari (48 ore)

ALLEGATI

Decreto legge 127 - 21.09.2021 - estensione green pass privati