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Nuovi obblighi per le locazioni brevi e turistiche: CIN, requisiti di sicurezza e SCIA

La SDGZ-URES Unione Regionale Economica Slovena informa dei nuovi obblighi introdotti in sede di conversione del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. decreto “Anticipi”) nella L. 15.12.2023 n. 191, dove è stato inserito l’ art. 13-ter , che…

Jessica Štoka

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La SDGZ-URES Unione Regionale Economica Slovena informa dei nuovi obblighi introdotti in sede di conversione del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. decreto “Anticipi”) nella L. 15.12.2023 n. 191, dove è stato inserito l’art. 13-ter, che introduce nuovi obblighi con riferimento alle:

  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017;
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Per l’applicazione delle disposizioni sotto illustrate è necessario aspettare l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo.

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Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN) dovrà essere attribuito alle unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Il CIN verrà assegnato dal **Ministero del Turismo**. Il locatore, ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, dovrà compilare l'istanza telematica corredando una dichiarazione sostitutiva attestante:

  • i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

La mancanza del CIN espone alla sanzione pecuniaria da 800 € a 8.000€, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. Il CIN deve essere obbligatoriamente:

  • esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva;
  • indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici (p.es. Booking, Airb&b, Expedia ecc.). La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:

  • la sanzione pecuniaria da 500€ a 5.000€ in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
  • la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
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![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2023/12/estintore-300x287.png)

Requisiti di sicurezza degli impianti

Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di:

  • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  • estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili.
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![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2023/12/checklist-300x300.png)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività. La mancata presentazione della SCIA è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000€ a 10.000€, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

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