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Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - DPCM 26 aprile: la fase 2

Dopo la conferenza stampa del 26 aprile, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del provvedimento producono effetto dal 4 maggio 2020 e fino al 18 maggio 2020.…

Borut Sardoč

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/04/dpcm-26-aprile-2020.png)

Dopo la conferenza stampa del 26 aprile, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le disposizioni del provvedimento producono effetto dal 4 maggio 2020 e fino al 18 maggio 2020.

Nel caso le Regioni abbiano adottato misure più restrittive, esse restano valide.

Le misure di maggiore interesse per le aziende sono le seguenti:

**Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (Art. 1)**

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto; e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’apertoè consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti attività sportiva o attività motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, con presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, quali, a titolo di esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; (…)

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (…); k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

l) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; s) è differita a data successiva al 17 maggio ogni attività convegnistica e congressuale; t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

z) sono sospese le attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 sia nell’ambito degli esercizi di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività confezionamento che di trasporto, alla quale si aggiunge la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 che comprende le stesse attività di servizi alla persona contenute nell’allegato 2 al DPCM del 10 aprile 2020;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) i Presidenti delle Regioni continuano a disporre la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea e non, riducendo e sopprimendo i servizi salvaguardando i soli servizi minimi essenziali, che dovranno essere, comunque, modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Il Ministro dei Trasporti, per le medesime finalità di contenimento dell’epidemia, potrà disporre riduzioni e sospensioni dei servizi di trasporto, anche internazionali, imponendo specifici obblighi a utenti, equipaggi, vettori e armatori;

gg) per i datori di lavoro anche privati viene confermata la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della citata legge, si intendono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL; hh) fermo restando quanto sopra e quanto previsto al successivo art. 2, comma 2, viene raccomandato ai datori di lavoro anche privati di promuovere la fruizione di congedo ordinario e di ferie. In merito a quest’ultime, si ricorda che è stato chiarito che eventuali giacenze nelle spettanze individuali, unitamente a quelle di permessi riconosciuti dalla contrattazione collettiva, non sono preclusive all’attivazione degli ammortizzatori sociali previsti per le imprese;

ii) gli stessi principi di cui alle lett. gg) ed hh) vengono ribaditi per le attività professionali: adozione il più possibile del “lavoro agile”, incentivazione delle ferie, congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (es. permessi retribuiti); assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza prevista, l’adozione di strumenti di protezione individuale; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche a tal fine utilizzando forme di ammortizzatori sociali;

**Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)**

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro agile.

Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità o i servizi essenziali (l.146/1990)

È consentita l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari nonché le attività funzionali a fronteggiare l’emergenza.

Le attività che possono operare devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto in data 24 aprile (allegato 7) e per quanto concerne la logistica e i trasporti lo specifico protocollo (allegato 8). La mancata attuazione dei protocolli determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per le attività produttive sospese è consentito l’accesso ai locali aziendali, previa comunicazione al Prefetto per attività conservative, di manutenzione, gestione pagamenti, pulizia e sanificazione. È consentita inoltre, previa comunicazione, la spedizione di merci giacenti in magazzino e la ricezione di beni e forniture (vedi notizia https://www.sdgz.it/it/comunicazione-alla-prefettura-ex-dpcm-10-aprile-2020/) .

#### Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Le regioni monitorano la situazione epidemiologica e possono, se necessario, proporre di concerto con il Ministero della Salute, misure restrittive sul territorio regionale interessato dall’aggravamento.

**Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (Art. 3)**

Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure

  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
  • nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro della pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

#### Importanti novità sul tema dell’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale debbano usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.

Nell’articolo si specifica poi che non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo chiarisce che potranno in ogni caso essere utilizzate, in alternativa mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Disposizioni in materia di ingresso in Italia (Artt. 4, 5)

Per quanto riguarda l'accesso in territorio italiano, vengono ribadite le regole già introdotte con i precedenti provvedimenti normativi.

Persiste quindi la deroga per i lavoratori transfrontalieri per l'arrivo sul posto di lavoro e il ritorno a casa.

Per quanto concerne i trasportatori esteri in entrata paese, si prega di far riferimento alla notizia (in inglese): https://www.sdgz.it/it/entry-into-italian-territory-by-foreign-carriers/

**Esecuzione e monitoraggio delle misure (Art. 9)**

Il Prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure del presente decreto e monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/04/lista-1024x1024.png)

NOTA BENE

Invitiamo tutte le imprese e i professionisti, gli esercizi commerciali, artigianali, siti produttivi in genere, cantieri edili, trasportatori, ecc, a prendere visione delle misure e protocolli previsti per ogni singola categoria economica.

L'elenco delle attività che potranno riaprire dal 4 maggio è stato parzialmente modificato ed esteso.

#### Indichiamo di seguito le attività che hanno subito variazioni o sono state aggiunte:

  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

05 ESTRAZIONE DI CARBONE (esclusa torba)

07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI

08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE

12 INDUSTRIA DEL TABACCO

13 INDUSTRIE TESSILI

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

24 METALLURGIA

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

42 INGEGNERIA CIVILE

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

58 ATTIVITA' EDITORIALI

59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

61 TELECOMUNICAZIONI

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE

63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)

66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE

68 ATTIVITA' IMMOBILIARI

73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO

78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE

81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

99 ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

ALLEGATI

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