Nuovo "Decreto Riaperture": allentamento di alcune misure dal 26 aprile 2021
Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo provvedimento, il " Decreto Riaperture " che stabilisce le misure Covid e vale dal 26 aprile al 31 luglio. Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle…
Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo provvedimento, il "**Decreto Riaperture**" che stabilisce le misure Covid e vale dal 26 aprile al 31 luglio. Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

**SPOSTAMENTI**
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Tra le 22 e le 5 permane il divieto di spostamento, tranne per motivi di necessità, lavoro o salute (con autocertificazione).
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**CERTIFICAZIONI VERDI**
Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti:
- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o
- la guarigione dall’infezione o
- l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO
La zonizzazione sarà, come finora, decisa sulla base di alcuni parametri valutati di settimana in settimana e formalizzata con ordinanza del Ministero della Salute.
ZONE BIANCHE
Cessano le misure restrittive previste per la zona gialla, ma resta obbligatoria la mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale. Restano sospesi gli eventi dove si possano creare assembramenti (p.es. fiere, congressi, discoteche, stadi).
ZONE GIALLE
Qui elenchiamo le regole che valgono in generale su tutto il territorio nazionale. Nelle zone con incidenza di contagi superiore, si applicano le regole e ulteriori restrizioni di cui ai paragrafi dedicati. Gli spostamenti dalle 22 alle 5 sono consentiti solo per esigenze di lavoro, salute o necessità con autocertificazione. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
PUBBLICI ESERCIZI

Resta l'obbligo di esporre nei pubblici esercizi i cartelli sulla capienza massima prevista. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena fino alle 22, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Restano sospese le attività di sale giochi, scommesse, bingo ecc. anche se svolte all'interno di locali adibiti al altre attività. Dal 1 giugno nelle zone gialle sarà possibile servire gli ospiti anche all'interno dalle 5 alle 18. La somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti, porti e interporti, è permesso.
STRUTTURE RICETTIVE
L'attività ricettiva può essere esercitata a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle aree comuni e il rispetto delle linee guida della Conferenza delle Regioni. Resta consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le attività commerciali si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida regionali (distanziamento, informazione dei clienti tramite cartellonistica, disponibilità di sistemi igienizzanti per le mani, guanti, ecc.). Fino a 40 mq è consentito l'accesso ad una sola persona per volta. Per i locali di superfici superiori, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, se possibile, i percorsi di entrata e uscita. I centri commerciali potranno riaprire nei giorni festivi e prefestivi dal 15 maggio.
SERVIZI ALLA PERSONA

I servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici sono consentiti nelle zone bianche, gialle e arancioni.
TRASPORTI

La capienza dei mezzi di trasporto pubblici è limitata al 50%.

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.
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COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
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SPORT DI SQUADRA, PISCINE, PALESTRE
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.
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FIERE, CONFERENZE E CONGRESSI
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.
ZONE ARANCIONI
 Elenchiamo le principali differenze e ulteriori restrizioni rispetto alla zona gialla.
SPOSTAMENTI
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona arancione nello stesso comune, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
PUBBLICI ESERCIZI
Sono sospese le attività di ristorazione. Resta consentita l'attività di asporto dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio senza limitazioni di orario.
ZONE ROSSE
 Elenchiamo le principali differenze e ulteriori restrizioni rispetto alla zona arancione.
SPOSTAMENTI
Vietati gli spostamenti in entrata e uscita dalle zone rosse, salvo che per esigenze di lavoro, salute, necessità. Non sono consentite visite a parenti e amici.
ATTIVITA' COMMERCIALI
Sono sospese le attività commerciali non elencate tra quelle essenziali. Chiusi i mercati, anche quelli all'aperto, salvo per le attività di vendita di prodotti alimentari, agricoli e florovivaistici. Aperte le edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti, ecc.) diverse da quelle presenti nell'allegato 24.
ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA
Consentita l'attività motoria e sportiva in forma individuale nei pressi della propria abitazione.
MUSEI, CINEMA
Sospese le mostre, musei, teatri, cinema, anche all'aperto.
SCUOLA E UNIVERSITA'

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
ALLEGATI:
- GAZZETTA UFFICIALE: [www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg)
- [DL 52\_22.04.21 - Riaperture](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/04/DL-52_22.04.21-Riaperture.pdf)
- [Modulo-Autocertificazione-Covid\_ita\_slo\_NOV.2020](https://sdgz.it/wp-content/uploads/2020/11/Modulo-Autocertificazione-Covid_ita_slo_NOV.2020.docx)
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