Obbligo di registrazione al REVE dei veicoli esteri circolanti in Italia
Una delle novità previste dalla cd. "europea" di recepimento nel quadro normativo italiano di leggi comunitarie n. 238/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale c'è anche una modifica del Codice della Strada. Regola generale Chi risiede in…

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Una delle novità previste dalla cd. "europea" di recepimento nel quadro normativo italiano di leggi comunitarie n. 238/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale c'è anche una modifica del Codice della Strada.
Regola generale
Chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l'obbligo entro tre mesi di immatricolare in Italia il veicolo (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi) immatricolato all'estero. I cittadini stranieri residenti all'estero potranno invece circolare in Italia con veicoli con targa estera per al massimo un anno.
Utilizzatore non intestatario del veicolo estero
L'utilizzatore del veicolo estero (soggetto residente in Italia non intestatario del veicolo) deve avere a bordo del veicolo stesso un documento con data certa che attesti a quale titolo il conducente utilizza detto mezzo. Se la disponibilità del veicolo supera i 30 giorni nell'anno solare (anche non continuativi), il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati nell'apposito elenco tenuto dal PRA denominato REVE - Registro dei Veicoli Esteri e gestito dall'ACI. Stesso obbligo vale per i lavoratori subordinati o autonomi che svolgono la propria attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l'Italia e circolano sul territorio nazionale con targa estera. L'iscrizione al REVE deve essere aggiornata nel caso di variazioni di durata, sede/residenza da parte dell'utilizzatore.
Veicoli che devono essere iscritti al REVE
- veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero concessi in uso a qualsiasi titolo (quale ad es. noleggio senza conducente, locazione in leasing, comodato d’uso, usufrutto ed altri utilizzi) , per un periodo superiore a 30 giorni all’anno anche non continuativi, a cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia. Per durate inferiori, la norma prevede solo l'obbligo di presenza a bordo di documentazione idonea a dimostrare la titolarità dell'utilizzo (p.es. comodato, leasing, noleggio, ecc.).
- veicoli immatricolati all’estero di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante/limitrofo con l’Italia o lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante/limitrofo con l’Italia. La registrazione del mezzo deve avvenire in questo caso entro 60 gg dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. L'obbligo di registrazione è operativo dal 21 marzo 2022.
Esclusioni
Non sono soggetti a iscrizione nel REVE i veicoli nella disponibilità di:
- cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia;
- personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero (art. 1, comma 9 lett. a) e b) Legge n. 470/1988 e loro familiari conviventi all’estero;
- personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all’estero;
- conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sanmarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
- qualora il proprietario del veicolo residente all’estero sia a bordo (in tal caso si applica l’art. 132 del CdS che consente ai cittadini stranieri residenti all’estero di poter circolare in Italia con il veicolo con targa estera per la durata massima di un anno).
Anche se usati per più di 30 giorni, non sussiste l'obbligo di registrazione nel REVE per i veicoli immatricolati all’estero, condotti nel territorio italiano dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell’utilizzazione del mezzo. In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l’utilizzo del mezzo dell’impresa in qualità di dipendente.
Registrazione
Al termine della registrazione da effettuare presso gli sportelli telematici dell'automobilista abilitati (STA) presso l'ACI-PRA o le agenzie di pratiche auto, verrà rilasciata una ricevuta da conservare contenente il codice QR univoco che consente il controllo dei dati da parte delle forze dell'ordine. Ulteriori informazioni in merito alla normativa e alle procedure da seguire per ottenere la registrazione del veicolo, sono disponibili sul [sito](https://www.aci.it/archivio-notizie/notizia.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2514&cHash=46407853ddec4d979784afec43e78335) dell'[ACI](https://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/registro-dei-veicoli-esteri-reve.html). Il costo della pratica di registrazione al REVE è di 27 euro (diritti PRA) a cui bisogna aggiungere l'imposta di bollo di 16€. La cifra subisce un aumento se ci si rivolge a una agenzia di pratiche automobilistiche che pratica, oltre ai diritti, un onorario secondo il proprio tariffario. La norma obbliga a comunicare inoltre ogni variazione. In questo caso, il costo da sostenere è pari a 13,50 euro (diritti PRA) più 16 euro di imposta di bollo.
Sanzioni
In caso di violazione dei suddetti precetti, sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 250€ ad un massimo di 3.558€, a seconda della violazione. In alcuni casi, è disposta anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e, nei casi più gravi, la confisca del veicolo.
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