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Omaggi natalizi, fringe benefit e cene aziendali di fine anno

Omaggi ai clienti Avvicinandosi le festività natalizie, vogliamo ricordare a tutte le imprese associate che gli omaggi distribuiti dalle imprese ai propri partner e clienti , sono interamente deducibili solo se di modico importo,…

Borut Sardoč

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Omaggi ai clienti

Avvicinandosi le festività natalizie, vogliamo ricordare a tutte le imprese associate che gli omaggi distribuiti dalle imprese ai propri partner e clienti, sono interamente deducibili solo se di modico importo, quantificato in 50€. Il valore unitario va calcolato sull'intero "cesto natalizio" sommando i valori dei singoli beni in esso contenuti. Superando la soglia dei 50€, gli oneri sostenuti per gli omaggi sono da considerarsi spese di rappresentanza deducibili secondo le regole e i limiti previsti dalla normativa e legati al fatturato complessivo dell'azienda.

Omaggi a collaboratori e dipendenti (fringe benefit)

Gli omaggi distribuiti ai dipendenti e soggetti assimilati sono deducibili dall'impresa nei limiti previsti dalla normativa vigente. Non risultano imponibili gli omaggi ricevuti dai dipendenti se essi, insieme ai _fringe benefit_, non superano i 258,23€ (elevati a 3.000€ nel 2023 per i soli dipendenti con figli fiscalmente e carico). Entrano nel novero dei fringe benefit anche i buoni spesa, carburante, utenze, ecc. concessi all'impresa ai propri collaboratori. Se l'importo supera i massimali previsti, esso va calcolato come reddito da lavoro.

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Cene di fine anno

Per quanto concerne le cene natalizie o di fine anno organizzate dalle aziende, il regime fiscale differisce se ad esse partecipano solo i dipendenti o anche soggetti esterni.

  • Nel caso vi partecipino solo i dipendenti e collaboratori, l'IVA è indetraibile, mentre il costo è deducibile ai fini IRPEF IRES nel limite del 75% e del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazione di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi e indeducibile ai fini IRAP.
  • Nel caso vi partecipino anche soggetti terzi, si deve considerare come spesa di rappresentanza. L'IVA è indetraibile, il costo è deducibile al 75% parametrato al massimale annuo del rapporto ricavi/proventi. Ai fini IRAP il costo è deducibile per i soggetti che applicano il metodo da bilancio e indeducibile per chi applica il metodo fiscale.
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