Omaggi natalizi, fringe benefit e cene aziendali di fine anno
Omaggi ai clienti Avvicinandosi le festività natalizie, vogliamo ricordare a tutte le imprese associate che gli omaggi distribuiti dalle imprese ai propri partner e clienti , sono interamente deducibili solo se di modico importo,…

- * *
Omaggi ai clienti
Avvicinandosi le festività natalizie, vogliamo ricordare a tutte le imprese associate che gli omaggi distribuiti dalle imprese ai propri partner e clienti, sono interamente deducibili solo se di modico importo, quantificato in 50€. Il valore unitario va calcolato sull'intero "cesto natalizio" sommando i valori dei singoli beni in esso contenuti. Superando la soglia dei 50€, gli oneri sostenuti per gli omaggi sono da considerarsi spese di rappresentanza deducibili secondo le regole e i limiti previsti dalla normativa e legati al fatturato complessivo dell'azienda.
Omaggi a collaboratori e dipendenti (fringe benefit)
Gli omaggi distribuiti ai dipendenti e soggetti assimilati sono deducibili dall'impresa nei limiti previsti dalla normativa vigente. Non risultano imponibili gli omaggi ricevuti dai dipendenti se essi, insieme ai _fringe benefit_, non superano i 258,23€ (elevati a 3.000€ nel 2023 per i soli dipendenti con figli fiscalmente e carico). Entrano nel novero dei fringe benefit anche i buoni spesa, carburante, utenze, ecc. concessi all'impresa ai propri collaboratori. Se l'importo supera i massimali previsti, esso va calcolato come reddito da lavoro.
- * *

Cene di fine anno
Per quanto concerne le cene natalizie o di fine anno organizzate dalle aziende, il regime fiscale differisce se ad esse partecipano solo i dipendenti o anche soggetti esterni.
- Nel caso vi partecipino solo i dipendenti e collaboratori, l'IVA è indetraibile, mentre il costo è deducibile ai fini IRPEF IRES nel limite del 75% e del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazione di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi e indeducibile ai fini IRAP.
- Nel caso vi partecipino anche soggetti terzi, si deve considerare come spesa di rappresentanza. L'IVA è indetraibile, il costo è deducibile al 75% parametrato al massimale annuo del rapporto ricavi/proventi. Ai fini IRAP il costo è deducibile per i soggetti che applicano il metodo da bilancio e indeducibile per chi applica il metodo fiscale.
- * *
Articoli correlati
Scadenzario del mese di marzo 2025
Pubblichiamo le scadenze del mese di marzo 2025 Lunedì 17.3. Ritenute e contributi INPS su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, mance Spese veterinarie : scade il termine per la trasmissione telematica…
Leggi →L'AdE (Agenzia delle Entrate) approva il modello 770/2025
L' Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2025 da utilizzare da parte dei sostituti d'imposta per comunicare all'amministrazione finanziaria i dati fiscali relativi alle ritenute, versamenti, compensazioni e crediti relativi al…
Leggi →Bonus pubblicità 2025
Anche per l’ anno 2025 è prevista l’assegnazione del credito d’imposta per le campagne pubblicitarie Da alcuni anni è istituito un credito d’imposta del 75% sul valore incrementale degli investimenti pubblicitari , con un incremento minimo…
Leggi →Scadenzario del mese di febbraio 2025
Pubblichiamo le scadenze nel mese di febbraio 2025 Lunedì 10.2. Bonus Pubblicità 2024 : scade il termine per l’invio dell’autodichiarazione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate in merito al bonus pubblicità 2024 Mercoledì 12.2.…
Leggi →