Ordinanza 4 FVG: ulteriori limitazioni
L'ordinanza ha validità dal 21/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento. Di seguito il dispositivo: in attuazione del divieto di spostamento dal…

L'ordinanza ha validità dal 21/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.
Di seguito il dispositivo:
- in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, è fatto divieto di svolgere, all’aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale;
- a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ivi compreso l’approvvigionamento alimentare, definiti dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
- a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- la chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;
- restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa;
- le presenti disposizioni sono adottate per ragioni di esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze;
- l’ordinanza n. 3 del 19 marzo 2020 cessa i suoi effetti a far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
#### ALLEGATI:
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