Ordinanza FVG 12/PC
Il presidente della Regione FVG ha firmato in data 3/5/20 una nuova ordinanza n.12 che ha validità dal 4 al 17 maggio 2020 e prevede le seguenti norme: 1. che sia obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione di mantenere la…

Il presidente della Regione FVG ha firmato in data 3/5/20 una nuova ordinanza n.12 che ha validità dal 4 al 17 maggio 2020 e prevede le seguenti norme:
1\. che sia obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più restrittive;
2\. che non sia necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie: a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro; b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni; c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico; e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato;
3\. che siano consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale per tutte le attività di cui alla presenta ordinanza;
4\. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali l’uso di idonee soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani, che devono essere messe a disposizione dei clienti all'ingresso e all’uscita degli esercizi stessi;
5\. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l’utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all’ingresso dell’esercizio stesso e laddove vi sia manipolazione dell’ortofrutta, del pane o di altri alimenti;
6\. che sia limitato, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, l’accesso all’interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
7\. che sia consentito l’esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri nei comuni nei quali sia adottato dal Sindaco un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: a) nel caso di mercato all’aperto una perimetrazione; b) presenza di un unico varco d’accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze; c) per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
8\. che sia consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
9\. che siano consentite, anche da parte dei proprietari, le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione, come di seguito definito: a) a bordo di imbarcazioni; b) di biciclette, camper, roulotte e velivoli; c) di immobili diversi dall’abitazione principale;
10\. che sia consentita l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge e gli stabilimenti balneari, nonché l’approvvigionamento di legna per autoconsumo;
11\. che sia consentito lo spostamento per il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta differenziata più vicini alla residenza.
12\. I comuni definiscono inoltre le modalità di accesso ai cimiteri;
13\. che sia consentita la riapertura di parchi e giardini. Gli orari di apertura sono definiti dai Comuni;
14\. che sia consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di contagio;
15\. che sia consentita, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l’attività motoria e sportiva rispettando la distanza interpersonale minima di due metri;
16\. che sia consentita la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata individualmente nelle acque interne, lagunari e marine;
17\. che sia consentita la pratica della caccia di selezione esercitata individualmente;
18\. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti
19\. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di cui al punto 18 anche per gli atleti professionisti di discipline sportive non individuali;
20\. che sia consentito per proprietari e affidatari, nel rispetto della normativa vigente, l’allevamento, l’allenamento e l’addestramento di animali;
21\. che sia consentita, anche la domenica, la vendita di cibo e bibite da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui al DCPM 26 aprile 2020. La vendita per asporto è effettuata garantendo che gli ingressi e il ritiro dei prodotti, eventualmente ordinati, avvengano dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nell’eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. E’ vietato consumare i prodotti all’interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
22\. che siano chiusi nella giornata di domenica gli ipermercati, i supermercati e i discount di alimentari;
23\. che sia consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative di tipo laboratoriale non altrimenti esercitabili a distanza, secondo quanto stabilito dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;
24\. che sia ammesso l’esercizio dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale;
25\. che per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si applica il DPCM 26 aprile 2020.
ALLEGATI
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