Proroga al 3 maggio delle misure restrittive: alcune novità tra le attività permesse
E' stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il DPCM che proroga fino al 3 maggio le misure di contenimento del contagio epidemiologico (c.d. " lockdown ") e regola lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive…

E' stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il DPCM che proroga fino al 3 maggio le misure di contenimento del contagio epidemiologico (c.d. "_lockdown_") e regola lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
Le disposizioni producono effetto dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Il DPCM firmato in data 10 aprile 2020 prevede (art. 2) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, servizi essenziali e l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico. Sono inoltre permesse le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e le indicazioni contenute negli allegati 4 e 5. Restano in vigore tutte le limitazioni e le relative deroghe per quanto riguarda il movimento delle persone. In tale ambito va ribadita la possibilità di movimento per motivi di lavoro, anche in ambito transfrontaliero.
LE PRINCIPALI NOVITA' NELL'ELENCO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
Indichiamo di seguito le attività aggiunte e quelle che hanno subito delle variazioni nella loro descrizione.
#### Commercio al dettaglio
_Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria_
_Commercio al dettaglio di libri_
_Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati_
#### Attività strategiche
_02 SILVICOLTURA E UTILIZZO DI AREE FORESTALI_
_16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio_
_25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili_
_26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche_
_26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche_
_33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)_
_42 INGEGNERIA CIVILE (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)_
_46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria_
_46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura_
_78.2 Agenzia delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto_
_81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione_
_82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto_
_99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali_
ALLEGATI
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