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normativa·

Covid-19: Protocollo di sicurezza per i luoghi di lavoro: cosa è previsto

Come abbiamo già comunicato, le parti sociali hanno sottoscritto oggi, 14 marzo 2020 il protocollo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le attività produttive possono continuare solo in presenza di condizioni che assicurino…

Borut Sardoč

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/03/firma_protocollo_d_intesa.jpg)

Come abbiamo già comunicato, le parti sociali hanno sottoscritto oggi, 14 marzo 2020 il protocollo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività produttive possono continuare solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Si conviene sulla possibilità di fruire degli ammortizzatori sociali, con la riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa. Per permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Nell’accordo viene raccomandato che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

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