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Qualità delle acque destinate al consumo umano: nuove linee guida

Attuazione della DIRETTIVA (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla qualità delle acque destinate al consumo umano La SDGZ URES informa che, ai sensi del presente Decreto, e in particolare delle deroghe previste…

Jessica Štoka

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2025/02/acqua-OK.png)

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**Attuazione della DIRETTIVA (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla qualità delle acque destinate al consumo umano**

La SDGZ URES informa che, ai sensi del presente Decreto, e in particolare delle deroghe previste dall'articolo 3 per le aziende alimentari , l' operatore del settore alimentare (OSA) è responsabile della qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Questo vale sia per le acque provenienti da fonti autonome che per quelle fornite tramite la rete idrica del gestore, dalla punto di consegna fino al punto di utilizzo. L’OSA è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa alimentare, in particolare i principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP) previsti dall’art. 5 del Regolamento CE 852/2004.

Nel caso in cui l’operatore del settore alimentare si approvvigioni da fonti proprie di acqua (ad esempio, pozzi) e agisca come fornitore di acqua, viene considerato un "gestore idropotabile" e deve rispettare le normative specifiche, inclusi i controlli interni.

Attuazione pratica: (vedi allegato) L'operatore del settore alimentare deve stabilire una procedura specifica per l'autocontrollo e la gestione dei rischi legati all'acqua come parte del piano di autocontrollo aziendale. La procedura deve tenere conto della natura della fonte d'acqua utilizzata, della sua vulnerabilità, del volume d'acqua prelevato, dei volumi utilizzati, degli eventuali impianti di potabilizzazione e della loro gestione, delle caratteristiche della rete interna (materiale delle condutture, eventuali sistemi di depurazione o altre attrezzature), dei risultati del monitoraggio precedente e delle modalità di utilizzo dell'acqua (per la produzione e/o l'aggiunta di alimenti e bevande, o per il lavaggio di contenitori, attrezzature, utensili destinati a venire a contatto con gli alimenti) e di qualsiasi altro fattore che possa costituire un punto critico.

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Requisiti per le aziende alimentari che utilizzano l'acqua di rete Il piano di autocontrollo deve includere almeno una revisione analitica che copra:

  • i parametri indicati nella Tabella A (vedi Allegato),
  • analisi nelle aziende che utilizzano l'acqua:
  • - come ingrediente incorporato intenzionalmente in un alimento per la sua produzione, preparazione o trasformazione (ad esempio, dalla preparazione del caffè nei pubblici esercizi a una produzione più complessa, artigianale o industriale)
  • - per il lavaggio di alimenti e/o di apparecchi, attrezzature e utensili destinati a entrare in contatto con gli alimenti.

Va ricordato che, in particolare per gli esercizi di ristorazione pubblica e collettiva, comprese le mense aziendali (pubbliche e private) e le mense scolastiche, il piano di autocontrollo dei sistemi idrici può essere incluso nel piano di autocontrollo HACCP.

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Elenco dei laboratori: Il seguente link rimanda al sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia, dove, alla voce "DOCUMENTAZIONE", potete trovare un elenco di laboratori riconosciuti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia che effettuano analisi a scopo di autocontrollo non legate all'industria alimentare: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/sanita-pubblica-veterinaria/FOGLIA2/

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Allegati