Taglio delle accise sui carburanti, credito d'imposta per consumi energetici, rateizzazione bollette
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con alcune misure per contrastare gli effetti economici della crisi in Ucraina. Tra quelli più importanti c'è sicuramente la riduzione delle accise sui carburanti per un periodo di 30 giorni.…
 Pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** il decreto con alcune misure per contrastare gli effetti economici della crisi in Ucraina. Tra quelli più importanti c'è sicuramente la riduzione delle accise sui carburanti per un periodo di 30 giorni.
Riduzione delle accise sui carburanti
I depositi di prodotti energetici assoggettati all'accisa, nonché i distributori, devono comunicare, entro 5 giorni, le quantità di carburante (giacenze) possedute alla data di entrata in vigore del decreto e al trentesimo giorno successivo alla medesima data. La Guardia di Finanza vigilerà e monitorerà l'andamento dei prezzi e comunicherà al Garante per la sorveglianza dei prezzi eventuali irregolarità. La rimodulazione delle accise consentirà la riduzione del prezzo al litro di circa 25 centesimi, ulteriori 5,5 cent saranno dovuti alla riduzione dell'IVA per uno sconto totale di 30,5 cent al litro. Si prospetta inoltre un ulteriore sconto che sarà garantito ai residenti della Regione FVG (in fascia 1 di 29 cent al litro sulla benzina e 20 cent sul diesel, in fascia 2 di 22 cent sulla benzina e 16 cent sul diesel). La Regione deve, in ogni caso, ancora espletare l'iter amministrativo previsto dalla l.r. 14/2010 per poter rendere operativo (dal 1° aprile) lo sconto previsto.
Bonus carburante per i dipendenti
L'importo dei buoni benzina erogato ai dipendenti è detassato nel limite di 200€ per lavoratore e non concorre alla formazione del reddito.
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Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas
Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza superiore ai 16,5 kW potranno beneficiare di un credito d'imposta pari al 12% sulle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica utilizzata nel secondo semestre 2022, se l'incremento del costo per kW sarà di oltre il 30% della media del medesimo trimestre 2019. Alle imprese è inoltre riconosciuto un credito d'imposta pari dal 20% della spesa per l'acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022, se l'incremento del prezzo medio sarà superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre 2019. Il credito maturato può essere speso esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile IRAP ed è cedibile, solo per intero a istituti di credito o altri intermediari finanziari iscritti all'Albo.
Rateizzazione bollette
Le imprese possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione (al massimo in 24 rate) degli importi per consumi energetici dei mesi di maggio e giugno 2022.
Agricoltura e pesca
Alle imprese che esercitano attività agricola o di pesca è concesso un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel I trimestre 2022. Anche questo credito è cedibile a banche o intermediari finanziari autorizzati.
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IMU settore turismo
Le imprese turistico-ricettive, compresi gli agriturismi, quelle che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta (p.es. campeggi), le imprese che operano nell'ambito fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi divertimento possono beneficiare di un contributo pari al 50% (sotto forma di credito d'imposta) dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU nel 2021 per gli immobili classificati come D/2 (ad uso non residenziale) che abbiano subito una diminuzione del fatturato o corrispettivi del II trimestre di almeno il 50% rispetto allo stesso trimestre nel 2019. Gli operatori interessati possono richiedere l'agevolazione all'Agenzia delle Entrate attestando il possesso dei requisiti previsti. Il credito può essere usato esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito.
Integrazione salariale straordinaria
La norma prevede per le aziende con meno di 15 dipendenti che svolgono le attività previste nei codici Ateco elencati nell'Allegato 1, che abbiano già esaurito le integrazioni salariali previste dai precedenti provvedimenti, ulteriori 8 settimane da utilizzare fino al 31 dicembre 2022. Previsto inoltre l'esonero del pagamento del contributo integrativo per i periodi di integrazione salariale tra il 22 marzo e fine maggio 2022 per le imprese di cui all'allegato A. Sgravi contributivi anche per l'assunzione a tempo indeterminato di personale proveniente da aziende in crisi.
Allegati
**[DL 21\_2022 - crisi ucraina](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2022/03/DL-21_2022-crisi-ucraina.pdf)**
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