Covid-19: sospensione delle attività nei cantieri
LAVORI PUBBLICI La Direzione regionale per le infrastrutture e il territorio ha inviato una circolare a tutte le stazioni appaltanti in merito alle recenti misure e protocolli adottati a livello nazionale nei quali non vengono…

LAVORI PUBBLICI
La Direzione regionale per le infrastrutture e il territorio ha inviato una circolare a tutte le stazioni appaltanti in merito alle recenti misure e protocolli adottati a livello nazionale nei quali non vengono esplicitamente citati i cantieri tra le attività che devono essere sospese per limitare la diffusione del virus Covid-19 . A causa della natura del lavoro, si creano soprattutto nei cantieri situazioni, nelle quali non è possibile garantire l'idonea distanza di sicurezza tra le persone presenti contemporaneamente sul luogo di lavoro e questa distanza non può inoltre essere rispettata, ad esempio all'arrivo ed alla partenza dal cantiere in furgone, in occasione dei pasti o durante il pernottamento nelle strutture ricettive, se il cantiere si trova lontano dalla sede centrale.
Le attività dei cantieri sono regolate dal Decreto Legislativo 81/2008, ovvero dal Testo unico in materia di sicurezza che le aziende conoscono e rispettano in situazioni normali. Tuttavia, è difficile immaginare che queste regole possano essere applicate anche in situazioni di emergenza completamente diverse. L'uso di dispositivi di protezione individuale contro Covid-19, il rispetto del metro di distanza e il "semplice" lavaggio frequente delle mani, spesso non possono essere eseguiti e rispettati in cantiere, e il responsabile del cantiere, il datore di lavoro ed il coordinatore per la sicurezza si assumono tutte le responsabilità previste dalla vigente normativa. Nella situazione attuale, pertanto, ci troviamo di fronte a "circostanze eccezionali che impediscono temporaneamente l'esecuzione corretta dei lavori" e che vi sono "motivi di urgenza o di interesse pubblico" che costituiscono le condizioni per la sospensione dei lavori. Si consiglia pertanto di interrompere l'attuale attività di cantiere, a meno che l'esecuzione dei lavori non sia urgente e non possa essere prorogata. La prosecuzione dei lavori deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, dall'appaltatore, dal responsabile del cantiere e dal coordinatore della sicurezza e devono essere definite le misure aggiuntive da adottare al fine di conformarsi alle normative in vigore nonchè definire i maggiori oneri per garantire la sicurezza e ridurre la diffusione del virus. La sospensione dei lavori dura fino a disposizione contraria, o fino a quando la situazione epidemiologica non si normalizzerà. Le indicazioni pratiche per l'interruzione dei lavori sono contenute in due regolamenti: il D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e il regolamento D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). La Regione ha inoltre preparato le bozze per le due tipologie di appalti, che costituiscono la base per gli atti con cui la persona responsabile del procedimento dispone al responsabile del cantiere la cessazione dell'attività. La direzione regionale è disponibile per ulteriori chiarimenti.
LAVORI PRIVATI
Quanto esposto vale per gli appalti pubblici, la nostra Associazione è inoltre in contatto con gli altri enti datoriali e le rappresentanze sindacali per definire le procedure da porre in essere per gli appalti tra soggetti privati.
Alla luce di quanto esposto e in attesa di ulteriori sviluppi invitiamo in ogni caso i committenti privati, i professionisti coinvolti e gli appaltatori a valutare eventuali accorgimenti e misure da porre in essere per ogni singolo cantiere in essere.
#### ALLEGATI
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