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Nuovi obblighi per le imprese edili in materia di congruità del valore della manodopera

Verifica della congruità del valore della manodopera nei cantieri edili Gli appalti pubblici in generale e gli appalti privati se di valore complessivo superiore a 70.000 euro , denunciati successivamente al 1° novembre 2021 verranno…

Borut Sardoč

**_![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2018/11/edilizia.jpg)_**

**Verifica della congruità del valore della manodopera nei cantieri edili**

Gli appalti pubblici in generale e gli appalti privati se di  valore complessivo superiore a 70.000 euro, denunciati successivamente al 1° novembre 2021 verranno soggetti ad un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

**COME SI VERIFICA LA CONGRUITA’**

La verifica della congruità va effettuata su richiesta dell’impresa appaltatrice o del committente applicando i parametri e gli indici riportati nella tabella allegata di cui all’accordo integrativo del 10 settembre 2020 ( ALLEGATO 1). Al termine del procedimento, la Cassa Edile rilascia il CERTIFICATO DI CONGRUITA’

Differenza tra DURC e CERTIFICATO DI CONGRUITA’

DURC

  • Si riferisce alla singola impresa
  • prende in esame i pagamenti INPS, INAIL e CASSA EDILE

CERTIFICATO DI CONGRUITA’

  • Si riferisce AL SINGOLO CANTIERE (APPALTO)
  • attesta la congruenza dei costi della manodopera rispetto all’opera edile

La mancata congruità influisce sul rilascio del DURC dell’impresa appaltatrice.

**RIEPILOGO**:

  • AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

lavori edili con denuncia nuovo lavoro alla cassa edile dal 1° novembre 2021

  • APPALTI INTERESSATI

tutti gli appalti pubblici appalti privati con valore complessivo pari o superiore a 70.000,00 euro

  • QUANDO SI EFFETTUA

Al termine dei lavori, prima di procedere al saldo finale

  • MODALITA’

In base alla tabella di congruità dell’accordo 10/09/2020

  • SOGGETTO RICHIEDENTE

l’impresa appaltatrice o il committente

  • CHI RILASCIA

La cassa edile del luogo in cui è ubicato il cantiere

  • I TEMPI DI RILASCIO

L’attestazione è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta dalla Cassa competente. Se vengono riscontrate delle difformità si possono regolarizzare entro 15 giorni

Supporto per le aziende edili

Le imprese edili che sono seguite dal nostro ufficio paghe, possono rivolgersi agli uffici della Servis doo srl (antonella.fabi(at)servis.it, tel. 040-6724880) che li potrà assistere negli adempimenti previsti.

ALLEGATI