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Ordinanza 14/PC Regione FVG e DPCM 17/05/20: Ripartenza delle attività economiche

Il presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha firmato nella tarda serata del 17 maggio una nuova ordinanza che entra in vigore oggi 18 maggio e ha validità fino al 3 giugno. Le principali novità sono le seguenti:…

Borut Sardoč

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Il presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha firmato nella tarda serata del 17 maggio una nuova ordinanza che entra in vigore oggi 18 maggio e ha validità fino al 3 giugno.

Le principali novità sono le seguenti:

  1. obbligatorio per chiunque si rechi fuori dall’abitazione, fermi i casi di cui al punto 2, l’uso delle protezioni delle vie respiratorie e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più restrittive;
  2. non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
  3. a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali per i quali valgono le regole del proprio datore di lavoro;
  4. b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
  5. c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
  6. d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
  7. e) in caso di attività motoria svolta in luogo isolato e di quella sportiva nella fase di attività intensa;
  8. che siano sempre consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale anche a fini ludici, ricreativi e turistici, con qualsiasi mezzo;
  9. che sia vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà privata e pubblica;
  10. che siano consentite le riunioni private, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo assemblee condominiali e societarie, consigli di associazioni, nel rispetto delle misure di contenimento previste;
  11. che sia consentita l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, non solo all’aperto, ma anche in centri ed impianti sportivi anche con l’utilizzo di attrezzature, nel rispetto delle apposite Linee guida allegate;
  12. che sia consentito lo spostamento, per i residenti nei comuni facenti parte del territorio delle ex province confinanti con la regione Veneto, per visite a congiunti nel territorio delle province confinanti con la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
  13. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali l’uso di idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani, che devono essere messe a disposizione dei clienti all'ingresso e all’uscita degli esercizi stessi;
  14. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento l’utilizzo delle soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani anche all’interno degli esercizi stessi specificamente quando vi sia impossibilità di reperimento dei guanti monouso per carenza di fornitura;
  15. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari, laddove vi sia manipolazione delle merci, l’utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all’ingresso dell’esercizio stesso;
  16. che sia consentito, nel rispetto delle specifiche linee guida allegate alla presente ordinanza, lo svolgimento delle seguenti attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza:
  17. a) ristorazione
  18. **b) attività turistiche (balneazione)
  19. c) strutture ricettive
  20. d) servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
  21. e) commercio al dettaglio
  22. f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
  23. g) uffici aperti al pubblico
  24. h) piscine
  25. i) palestre**
  26. **l) manutenzione del verde
  27. m) musei, archivi e biblioteche**
  28. che siano consentite le seguenti altre attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, nel rispetto delle Linee guida regionali e delle prescrizioni di cui all’allegato 10 del DPCM 17.5.2020:
  29. **a) attività di istruzione di cui al codice Ateco 85.5;
  30. b) attività di gestione di parchi zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili;
  31. c) scuole guida;
  32. d) agenzie di commercio e agenzie immobiliari;
  33. e) attività di produzione dei teatri;**
  34. che sia consentita la possibilità di modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di servizi, senza limiti di orario giornaliero e senza limitazione per le giornate festive, al fine di
  35. favorire un accesso contingentato e razionalizzato;

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/05/linee-guida-regionali-1024x484.png)

Vogliamo ricordare a tutte le aziende che riaprono le proprie attività di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle linee guida regionali e nei protocolli anti-contagio.

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/05/covid-19-header-incontrI-14-15.5.20-1024x512.png)

Consigliamo a tutte le aziende di dare un'occhiata ai due webinar sui protocolli di sicurezza organizzati la scorsa settimana e disponibili sulla nostra pagina Facebook:

https://www.facebook.com/574568622559239/videos/239425930661948/

Ponovno odprtje podjetij: proizvodnja in gradbeništvo | Riapertura delle aziende: attività produttive ed edilizia

https://www.facebook.com/574568622559239/videos/293013685048078/

Ponovno odprtje: trgovina in gostinstvo |Riapertura delle aziende: commercio e pubblici esercizi

ALLEGATI

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