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Ordinanza 41/PC Regione FVG

Allo scopo di diminuire la circolazione del virus Covid-19, il Presidente della Regione FVG ha firmato una nuova ordinanza, la n.ro 41/PC che stabilisce alcune misure di carattere generale e specifico ulteriori rispetto a quelle previste…

Borut Sardoč

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/11/ordinanza-41-fvg-1024x434.jpg)

Allo scopo di diminuire la circolazione del virus Covid-19, il Presidente della Regione FVG ha firmato una nuova ordinanza, la n.ro 41/PC che stabilisce alcune misure di carattere generale e specifico ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale.

Il provvedimento entra in vigore il 14 novembre e vale fino al 29 novembre su tutto il territorio regionale.

Misure di carattere generale

Obbligo di indossare la mascherina fuori casa. Sono esentati i bambini sotto i 6 anni, chi svolge attività sportiva e i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Resta obbligatorio l'uso anche a bordo di veicoli privati se presenti a bordo persone non conviventi.

E' consentito svolgere attività sportiva, motoria e passeggiate in luoghi non affollati nel rispetto della distanza di due metri nel caso di attività sportiva e un metro per ogni altra attività.

L'accesso ai negozi di alimentari è consentito ad una sola persona per nucleo familiare.

Sono vietate le attività di commercio nella forma di mercato all'aperto su area pubblica o privata, se non sono stati predisposti dai Comuni dei specifici piani consegnati ai commercianti.

Si raccomanda alle strutture di vendita medie e grandi di riservare l'accesso alle proprie strutture agli over 65-enni nelle prime due ore di apertura.

La somministrazione di alimenti e bevande dopo le 15 si deve svolgere esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali.

E' vietata la consumazione si alimenti e bevande su aree pubbliche o aperte al pubblico.

Misure nei giorni festivi e prefestivi

Sono chiuse al pubblico le grandi e medie strutture di vendita nei giorni festivi e prefestivi, salvo i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole.

Nei giorni festivi sono inoltre chiusi anche i negozi di vicinato, ad esclusione degli alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole.

Le attività di ristorazione rimangono aperte anche nei giorni festivi. Si raccomanda la vendita con consegna a domicilio che è sempre consentita.

ALLEGATI

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2020/07/attachment-1024x683.jpg)

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