Patente a crediti per i cantieri - obbligo dal 1° ottobre 2024: modulistica e invio della domanda
La patente a crediti (punti) in edilizia: obbligatoria dal 1°ottobre 2024 La SDGZ-URES Unione regionale economica slovena informa che, nonostante le richieste di proroga, in seguito alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, il…

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La patente a crediti (punti) in edilizia: obbligatoria dal 1°ottobre 2024
La SDGZ-URES Unione regionale economica slovena informa che, nonostante le richieste di proroga, in seguito alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, il giorno 23 settembre è stata pubblicata la [circolare 4](https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/INL-Circ.-n.-4_2024-patente-a-crediti_signed.pdf) dell'INL Ispettorato Nazionale del Lavoro che riporta le prime indicazioni sul rilascio della patente a crediti e fornisce un modello di autocertificazione per effettuare la richiesta di iscrizione. Lo strumento della patente a crediti è finalizzato a catalogare le imprese virtuose che possono lavorare nei cantieri se in possesso di almeno 15 crediti (punteggio iniziale di 30 + eventuali crediti premiali in base ai criteri previsti nel provvedimento: p.es. anzianità impresa, ecc.). Sono coinvolte tutte le imprese che operano nei cantieri, anche quelle non edili. Restano esclusi coloro che effettuano p.es. solo forniture di materiale o svolgono prestazioni di natura intellettuale (p.es. progettisti, direttori dei lavori, ecc.). Esentate anche le imprese in possesso della certificazione SOA. Per quanto riguarda le imprese estere (UE ed extra UE), esse dovranno produrre (art.1 comma 4) certificazione equivalente valida nel proprio paese e registrarsi al portale. Nel caso nel paese di origine non esistesse certificazione equivalente, vale la normativa italiana.

Obbligo dal 1° ottobre 2024
L'INL comunica che le richieste possono essere inoltrate da portale (con autenticazione SPID o tramite delega) dal 1° ottobre 2024, ma già da subito è possibile inviare l'autocertificazione (firmata e corredata dalla copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore) via PEC all'indirizzo [[email protected]](mailto:[email protected]). Nell'autocertificazione il datore di lavoro dovrà dichiarare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (quindi con valenza penale in caso di false dichiarazioni):
- iscrizione alla CCIAA - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del DURC documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del DVR documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale DURF, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
E' quindi fondamentale verificare il possesso dei requisiti per non dichiarare il falso.
Durata dell'autocertificazione nel periodo transitorio
L'autocerificazione inviata via PEC dura fino al 31 ottobre, quindi bisognerà inoltrare una nuova domanda telematica per il rilascio della patente entro la fine del mese di ottobre. Dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione del modello via PEC e bisognerà quindi procedere con la registrazione via portale.
Comunicazione al proprio RLS o al RLST
Ai sensi dell'art. 1 c.6 del DM 132/2024 l'impresa dovrà comunicare entro 5 gg dall'invio della PEC/iscrizione via portale al proprio RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) oppure al RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) la propria richiesta di rilascio della patente. A chi non fosse sicuro del nominativo del RLST, consigliamo di inviare una richiesta a:
- [email protected] per le imprese che applicano il contratto dell’Edilizia (_indicando nell’oggetto:_ _alla c.a. EPT – Ente Paritetico Territoriale_)
- [email protected] per le imprese che aderiscono all’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato).
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IMPORTANTE
Dal 1° ottobre 2024, per operare all’interno di un cantiere edile, tutte le imprese e i lavoratori autonomi devono poter dimostrare la trasmissione della richiesta di rilascio della patente stessa, con le modalità illustrate sopra.
Sono soggette all'obbligo quindi tutte le imprese, non solo quelle edili, che operano all'interno dei cantieri, come ad es. gli installatori ecc. Sono esclusi i professionisti che svolgono attività intellettuale (p.es. direttore dei lavori, progettista, ecc.)
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Decurtazione dei punti e sanzioni
Le sanzioni sono di natura amministrativa e vanno dai 6.000 ai 12.000€ in base alle violazioni riscontrate. Oltre alla sanzione, sono previsti decurtamenti dei punti/crediti.
Accertamenti e provvedimenti definitivi
Decurtazione
Accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I del DLgs. 81/2008, rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (ad es., la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, la mancata formazione ed addestramento, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile, ecc.).
\- 10 crediti
Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori a rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicati nell'Allegato XI (ad es., i lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche, a radiazioni ionizzanti, oppure quelli svolti in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione, quelli che espongono a rischio di annegamento, ecc.).
\- 7 crediti
provvedimenti sanzionatori per il lavoro nero di cui all'art. 3 co. 3 ss. del DL 12/2002 (c.d. "maxisanzione").
\- 5 crediti
Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- la morte;
- un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
- un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni.
\- 20 crediti (morte) \- 15 crediti (inabilità permanente) \- 10 crediti (inabilità temporanea assoluta)
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Recupero dei crediti
I crediti, in seguito a decurtazione, possono essere recuperati (per un massimo di 15 punti ) eseguendo investimenti nel campo della sicurezza e con corsi di formazione specifici.
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Maggiori informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: https://www.ispettorato.gov.it/2024/09/23/inl-circolare-n-4-del-23-settembre-2024-su-patente-a-crediti/ oppure contattando i nostri uffici al numero +39 040 67248-80 / +39 040 67248-16.
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Allegati
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