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Portale regionale notifiche cantieri: obbligatoria la comunicazione telematica dal 1° gennaio 2023

Comunicazione della notifica preliminare telematica per alcuni cantieri edili Dal 1° gennaio 2023 la notifica preliminare ex art. 99 del D.Lgs 81/08 (cioè la segnalazione di avvio di determinati cantieri in Regione FVG) dovrà essere…

Borut Sardoč

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2021/07/edilizia2-1024x683.jpg)

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Comunicazione della notifica preliminare telematica per alcuni cantieri edili

Dal 1° gennaio 2023 la notifica preliminare ex art. 99 del [D.Lgs 81/08](https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2008/04/09/81/CONSOLIDATED) (cioè la segnalazione di avvio di determinati cantieri in Regione FVG) dovrà essere inoltrata attraverso il Portale Cantieri FVG raggiungibile dal seguente link **https://portalecantieri.regione.fvg.it/login** identificandosi con identità SPID (successivamente verrà attivata anche la possibilità di accedere con CIE e CNS). Le precedenti modalità di invio (PEC, raccomandata, ecc.) non saranno più ne valide ne consentite. Inviando la notifica preliminare attraverso il portale, essa verrà inoltrata agli Enti competenti (Azienda Sanitaria, Ispettorato del Lavoro, Prefettura, Cassa Edile). Si crea inoltre uno storico delle pratiche inviate, attraverso il quale è possibile anche inviare eventuali variazioni. Vogliamo ribadire che questo invio non sostiuisce in alcun modo le pratiche autorizzative edili, da inviare al Comune di competenza attraverso le modalità previste da ogni singola amministrazione locale. ![](https://portalecantieri.regione.fvg.it/login)

Indicazioni sull'uso del portale

INSIEL ha inoltre creato dei video tutorial sull'uso del portale

Per supporto telefonico in caso di malfunzionamento sono attivi il numero verde 800 098 788 e per le chiamate da cellulare o dall'estero il numero +39 040 06 49 013.

Cantieri soggetti a notifica preliminare

Questo adempimento a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori è previsto per i cantieri temporanei e mobili delle seguenti nature:

  1. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno.

I cantieri citati al punto 1.  sono quelli in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Ricordiamo che resta sempre obbligatorio redigere anche il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” ("PSC" come prevede l’art. 100 del D.Lgs 81/08) e la nomina da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori dei Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione (Coordinatore per la Sicurezza). Nel caso un organo di controllo verifichi l'inadempienza, oltre alla sanzione amministrativa, comunica la mancanza all'Ente che ha concesso il titolo abilitativo (Comune) il quale, con atto d'ufficio, annulla l'efficacia dello stesso e de facto blocca il cantiere. La presenza in cantiere di imprese che si occupano esclusivamente p.es. di conferimento o asporto di materiali (come ad esempio imprese di smaltimento di rifiuti edili), non comporta l'obbligo di comunicazione preventiva, tranne se si tratta di cantieri con oltre 200 persone.

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Allegati

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