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Riscaldamento invernale: limiti di orari e temperatura nel decreto del Ministero della Transizione Ecologica

Visto l'aumento dei costi dell'energia, il Ministro per la Transizione Ecologica Cingolani ha firmato un decreto 383 che prevede l' abbassamento dei consumi di gas attraverso: l'accorciamento di 15 gg del periodo di funzionamento del…

Borut Sardoč

![](https://www.sdgz.it/wp-content/uploads/2022/09/caldaia-812x1024.jpg) Visto l'aumento dei costi dell'energia, il Ministro per la Transizione Ecologica Cingolani ha firmato un decreto 383 che prevede l'abbassamento dei consumi di gas attraverso: l'accorciamento di 15 gg del periodo di funzionamento del riscaldamento invernale, l'abbassamento di un grado delle temperature degli ambienti riscaldati e la riduzione degli orari di funzionamento.

Riduzione dei consumi di gas attraverso la riduzione di temperature e orari di funzionamento

L'orario di funzionamento nella stagione invernale è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 gg la data di inizio e anticipando di 7 gg la data di fine esercizio. In presenza di condizioni meteo particolarmente severe, saranno i Comuni, con propri provvedimenti, a poter derogare alla regola generale che vale su piano nazionale.

**Zonizzazione del territorio**

Il territorio nazionale è stato diviso, dal DPR 412/93 in varie zone climatiche:

  1. Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  2. Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  3. Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  4. Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  5. Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  6. Zona F: nessuna limitazione.

Le Zone F sono rappresentate dalle aree montane, mentre la maggior parte della Regione FVG ricade in zona E. !zone climatiche italia vir/fonte: Sole 24 ore

**Valori delle temperature interne**

a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

**Eccezioni e deroghe**

Le regole generali non si applicano a ospedali e strutture socio-sanitarie, sedi di rappresentanze diplomatiche non ubicate in condomini, scuole materne e asili nido, piscine, saune, spa e similari, impianti industriali o artigianali nei quali si necessiti, per esigenze tecniche o produttive, di temperature superiori. Ulteriori deroghe sono previste per impianti a fonti rinnovabili. Deroga al solo orario è inoltre prevista per le attività, anche di ufficio, che non subiscono interruzione di attività giornaliera (aperture non-stop).

**Controlli**

I controlli verranno effettuati dagli enti preposti al controllo di efficenza energetica degli impianti di riscaldamento.

**ENEA**

Sarà cura dell'**ENEA** pubblicare a breve un vademecum sull'uso corretto e l'impostazione dei termostati nonchè delle altre componenti degli impianti di riscaldamento (p.es. valvole termostatiche sui termosifoni). Delle indicazioni verranno date dallo stesso ente anche per gli impianti di riscaldamento centrallizzato di condomini e/o più unità immobiliari. Alcuni vademecum (p.es. per uffici e negozi) sono peraltro già disponibili sul sito dell'ENEA.

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Allegati

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